Art. 2 
 
     Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili 
 
  1. Nel caso in cui siano imposti  oneri  di  servizio  pubblico  ai
sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.  1008/2008   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del   24   settembre   2008,
l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa
in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle  compagnie
aeree ove emerga il  rischio  che  le  dinamiche  tariffarie  possano
condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi
straordinari, nazionali o  locali.  Se  l'amministrazione  si  avvale
della facolta' di cui all'articolo  16,  paragrafo  9,  del  predetto
regolamento (CE) n.  1008/2008,  il  livello  massimo  tariffario  e'
altresi'  indicato  nel  bando  di  gara  quale  requisito  oggettivo
dell'offerta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1008/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  24  settembre  2008,  recante
          norme comuni per la  prestazione  di  servizi  aerei  nella
          Comunita' (rifusione), e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea L 293 del 31 ottobre 2008.