Art. 2 Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio 1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riconosciuto un ulteriore contributo ((nel limite)) pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»; b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessita'» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di ((abbonamenti ai servizi di trasporto)) pubblico locale,». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti: a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione ((della carta, qualora)) non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario; c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; d) le modalita' e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. 4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023. 5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ((e' incrementato, per l'anno 2023)), dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi - Si riportano i commi 450, 451, 451-bis dell'articolo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-20259: «450. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. 451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza; d) le modalita' e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessita'. 451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450." - Si riporta il comma 450 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dalla presente legge: «450. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.» - Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario: «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. - 6. (omissis) 7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente. (omissis)» - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico: «Art. 4 (Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, e' destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario.» - Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): «Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita': a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale. 4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale. 5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni. 6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente: «21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.». 9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto. - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: «Art. 10 (Proroga dei termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»