Art. 3
Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte
consumo di energia elettrica
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
«Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024,
accedono alle agevolazioni ((di cui al comma 4 del presente articolo
le imprese)) che, nell'anno precedente alla presentazione
dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1
GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione
di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di
cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a)
e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2017, ((di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017)), recante «Disposizioni in
materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali
di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo
decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4
anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione
dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1
GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non
ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in
conformita' a quanto previsto al punto 406 della comunicazione
medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono stabiliti termini e modalita' per la presentazione,
da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria
interessate, della proposta di ammissione del settore o del
sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte
di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui al punto 405,
lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C
80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica che, verificatane la regolarita' e la completezza, le
trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le
imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato
((di difficolta')) ai sensi della comunicazione della Commissione
europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficolta'».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti
contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a),
nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b),
nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c),
nella misura del minor valore:
1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per
cento del ((valoreaggiunto lordo)) dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del ((valore
aggiunto lordo)) dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del ((valore
aggiunto lordo)) dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica ((con energia
prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui almeno il 10
per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a
termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia
prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b),
e' pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica ((con energia
prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui almeno il 10
per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a
termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia
prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c),
e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per
cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e
l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b)
e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto
tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le
imprese di cui al primo periodo sono altresi' tenute ad adottare
almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi
energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal
fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda
l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia
elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio
fabbisogno ((con energia prodotta da fonti)) che non emettono
carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo
dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali
delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ((ai
sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea
2022/C 80/01)), un livello di riduzioni al di sotto del parametro di
riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di
scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 ((della Commissione)), del 12
marzo 2021.
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per
accertare ((l'adempimento dell'obbligo)) di effettuazione della
diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei
casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un
sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.
L'ENEA effettua altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle
misure previste ((dal comma 8, lettere a), b) e)) c), collaborando,
anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in
relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del
medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la
sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei
controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30
giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA). In caso di ((inadempimento degli obblighi)) di cui
al comma 8, l'impresa interessata e' tenuta a rimborsare l'importo
delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato ((adempimento
degli obblighi)) medesimi e puo' beneficiare di ulteriori
agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver
provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto
previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo,
definendo:
a) le modalita' e ((i tempi)) con cui le imprese interessate
presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi
4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalita' con cui la Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA), per ciascuna annualita' a decorrere dall'anno
2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte
consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalita' per la copertura, a carico delle imprese
agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle
attivita' di cui alla lettera b);
d) le modalita' di calcolo del valore aggiunto lordo
dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo
realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno
delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti ((dall'ENEA,
dall'ISPRA e dal GSE)) per lo svolgimento dei controlli ai sensi del
comma 9;
f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi
dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita' per il
((controllo ex post)) ai sensi del punto 413 della comunicazione
((della Commissione europea)) 2022/C 80/01 e il recupero delle
eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio
dell'anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di
agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalita' e i
criteri per il soddisfacimento delle condizioni e ((l'assolvimento
degli obblighi)), inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai
commi 5, 6 e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del
comma 9, ((comprese le condizioni per la revoca totale o parziale
delle agevolazioni)).
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ((alle Camere)) e all'ARERA una relazione
sull'andamento ((dell'applicazione)) del regime di agevolazioni di
cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al
registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per
l'adempimento all'obbligo di ((valutazione ex post)) del regime di
agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri
derivanti dal primo periodo sono posti ((a carico della componente))
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione
delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta
organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di cui una
appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio
della Cassa medesima.
Riferimenti normativi
- Il decreto Ministro dello sviluppo economico 21
dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di
riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
sistema per imprese energivore» e' pubblicato nel sito
internet del Ministero dello sviluppo economico.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica):
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale). - 1. - 10. (omissis)
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) (32).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili):
«Art.30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile). -
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia
rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti
rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del
cliente finale. In tal caso, l'impianto
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da
quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo
restando che tali edifici o siti devono essere nella
disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso
all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto
di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non
possono essere allacciate utenze diverse da quelle
dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo. La
linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione
e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le
medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di
produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle
condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti
di prelievo dei quali sia titolare lo stesso
autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta
e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita',
eventualmente per il tramite di un aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla
lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni
di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in
cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numeri
1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di incentivazione
di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della
lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa
misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA
stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal
primo periodo del presente comma e' applicato all'energia
autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo.
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno per
divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare
energia elettrica rinnovabile con le modalita' di cui al
comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per
condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
le medesime modalita' stabilite per le comunita'
energetiche dei cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e
l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente non puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale
delle imprese private.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione
dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
energetica, condotta da societa' di servizi energetici o
esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre
2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita'
ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di
periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno
adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001,
a condizione che il sistema di gestione in questione
includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati
di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono
comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.
1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole
che impediscono il trasferimento dei risultati della
diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici
qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non
si opponga.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono
eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati
ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o
firmatari degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre
i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non
discriminatori.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono
nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni
in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli
oneri generali di sistema per imprese energivore, sono
tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le
medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione
e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in
alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle
norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre
tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna
comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione
dell'intervento stesso.
3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1
le grandi imprese che presentino consumi energetici
complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita
la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono
trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui
inferiori a 50 tep.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
prossimita' di reti di teleriscaldamento o in prossimita'
di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi
contiene anche una valutazione della fattibilita' tecnica,
della convenienza economica e del beneficio ambientale,
derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal
collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle
imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono
riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e
dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il
rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la
conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente
articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale
statisticamente significativa della popolazione delle
imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno
pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento
delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.
L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche
in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti
dei soggetti obbligati, si applica la sanzione
amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo
stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3,
anche articolato territorialmente per Regioni e Province
Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita'
diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati
raggiunti. (64)
9. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con
cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando
per il cofinanziamento di programmi presentati dalle
Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I
programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono
che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie
nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a
seguito della effettiva realizzazione delle misure di
efficientamento energetico identificate dalla diagnosi
energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO
50001.
10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9
si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico dei
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali,
con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello
stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente.
10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del
livello di efficienza energetica nelle piccole e medie
imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con
cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo
economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza
delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento
dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia
conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono
le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei
finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati
ottenuti. All'attuazione delle attivita' previste dal
presente comma si provvede, nel limite massimo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a
valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti
energetico-ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione
del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale
di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie
imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso
i propri siti produttivi e per la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico proposti nelle
diagnosi stesse.
11. All'attuazione delle attivita' previste dai commi
5, 6 e 10-ter del presente articolo si provvede nel limite
massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2014 al 2020 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021-2030, a valere sulla quota spettante al
Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente.»
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della
Commissione europea, del 12 marzo 2021 che determina valori
riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione
gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021
al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 87/29 del 15.3.2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.»
- Il testo dell'articolo 108, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/49 del 26
ottobre 2012.