Art. 4 
 
Rinvio del versamento della seconda rata  di  acconto  delle  imposte
                               dirette 
 
  1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche  titolari
di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi
o compensi  di  ammontare  non  superiore  a  centosettantamila  euro
effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base
alla  dichiarazione  dei  redditi,  con  esclusione  dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  assicurativi   dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo,  oppure  in
cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio,
aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle  rate  successive
alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Per  i  titolari  di
reddito agrario, che siano anche titolari di  reddito  d'impresa,  il
limite di ricavi e compensi  di  cui  al  primo  periodo  si  intende
riferito al volume d'affari. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate  in  2.540,9
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le  somme  dovute  a
          titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
          dovuti dai soggetti titolari di posizione  assicurativa  in
          una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione  di
          quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto  del
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
          versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
          di dichiarazione  periodica,  in  rate  mensili  di  uguale
          importo, con la maggiorazione degli  interessi  di  cui  al
          comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso,  il
          pagamento deve essere completato entro il mese di  novembre
          dello stesso anno di presentazione  della  dichiarazione  o
          della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
          dovute ai sensi del titolo III del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              2. La misura dell'interesse e' pari al  tasso  previsto
          dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
              3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
          dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
          17, comma 1. 
              4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
          sedici di ciascun mese per i soggetti titolari  di  partita
          IVA ed  entro  la  fine  di  ciascun  mese  per  gli  altri
          contribuenti. 
              5. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  per  il
          calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,
          n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
          per il controllo della dichiarazione e per la  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale.».