((Art. 4 quater 
 
        Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore
aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo  comma,  numero  18),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia  estetica  rese  alla
persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di  salute
ovvero  a  tutelare,  mantenere  o  ristabilire  la   salute,   anche
psico-fisica, solo  a  condizione  che  tali  finalita'  terapeutiche
risultino da apposita attestazione medica. 
  2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato  ai  fini  dell'IVA
alle  prestazioni  sanitarie   di   chirurgia   estetica   effettuate
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  primo  comma,  dell'articolo
          10, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto): 
              «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta: 
              1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la  negoziazione,
          relative a depositi di fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento  e  di  fondi
          pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
          124,  nonche'   di   prodotti   pensionistici   individuali
          paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,  le
          dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
          bancoposta; 
              2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
          di vitalizio; 
              3) le operazioni relative a valute estere aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio; 
              4) Le operazioni relative  ad  azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
              5) le operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
              6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
              7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
              8) le  locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
              8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
              8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
              9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione    e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
              10); 
              11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
          rappresentato da certificati in oro,  anche  non  allocato,
          oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di  quelle
          poste  in  essere  dai  soggetti  che  producono   oro   da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
              a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
              b) le monete d'oro di purezza pari o  superiore  a  900
          millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno  o  hanno  avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il  valore  sul
          mercato  libero  dell'oro  in   esse   contenuto,   incluse
          nell'elenco predisposto dalla Commissione  delle  Comunita'
          europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee (288), serie C,  sulla  base  delle
          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
          medesime  caratteristiche,  anche  se  non   comprese   nel
          suddetto elenco; 
              12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
              13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              14)  prestazioni  di  trasporto   urbano   di   persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
              15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti  con
          veicoli  all'uopo  equipaggiati,  effettuate   da   imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
              16) le prestazioni  del  servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
              17); 
              18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  della  persona  rese  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero
          individuate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          L'esenzione si applica anche se  la  prestazione  sanitaria
          costituisce una componente di una prestazione di ricovero e
          cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
          quelli di cui al numero 19), quando  tale  soggetto  a  sua
          volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso  un
          terzo e per l'acquisto trovi  applicazione  l'esenzione  di
          cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera  per
          la prestazione di ricovero e cura fino  a  concorrenza  del
          corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; 
              19) le prestazioni di ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
              20) le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo  personale.  Le  prestazioni  di  cui  al  periodo
          precedente  non  comprendono  l'insegnamento  della   guida
          automobilistica ai fini dell'ottenimento delle  patenti  di
          guida per i veicoli delle categorie B e C1; 
              21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la gioventu' di cui alla  legge  21  marzo  1958,  n.  326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
              22)   le   prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
              23) le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
              24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e  di
          plasma sanguigno; 
              25) - 26); 
              27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di   pompe
          funebri; 
              27-bis); 
              27-ter) le prestazioni socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da  enti  del
          Terzo settore di natura non commerciale; 
              27-quater) le prestazioni delle compagnie  barracellari
          di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 
              27-quinquies) le cessioni che hanno  per  oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2; 
              27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate  dalle
          imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca  allo
          stato naturale o dopo operazioni di conservazione  ai  fini
          della   commercializzazione,   ma   prima   di    qualsiasi
          consegna.».