((Art. 4 quinquies 
 
Misure di semplificazione e di tutela  del  contribuente  e  modifica
all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito,  con
             modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  10  maggio  2023,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  87,  il
comma 2 e' abrogato. 
  2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c), alinea,  le  parole:  «secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»
sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti  le
schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque
e del due per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
secondo le modalita' stabilite  con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
direttore dell'Agenzia delle entrate»; 
    b) la lettera c-bis) e' abrogata; 
    c) alla lettera e), le parole: «, nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31  dicembre
del  secondo  anno  successivo  a  quello  di   presentazione»   sono
soppresse. 
  3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, il secondo periodo e' soppresso. 
  4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127, le parole: «, su richiesta,» sono soppresse. 
  5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge
13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  10
agosto 2023, n. 103, dopo le parole:  «del  presente  articolo»  sono
aggiunte le seguenti: «e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di
transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia  delle
entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei
relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere
conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo,  del  codice
di cui al decreto  legislativo  n.  14  del  2019  e'  espresso,  per
l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con  il
medesimo provvedimento». 
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e'
individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma  5,  che
comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire
dal 1° febbraio 2024.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 luglio 2023, n. 87, recante disposizioni urgenti in
          materia di amministrazione di  enti  pubblici,  di  termini
          legislativi e di iniziative di solidarieta'  sociale,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Proroga di termini in materia fiscale).  -  1.
          All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 232,  le  parole:  «31  luglio  2023»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e  le  parole:
          «rispettivamente  il  31  luglio»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»; 
              b) al comma 233,  le  parole:  «1°  agosto  2023»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»; 
              c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
              d) al comma 241,  le  parole:  «30  giugno  2023»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
              e) al comma 243,  le  parole:  «31  luglio  2023»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». 
              2. (abrogato). 
              2-bis.  Nelle  more   della   revisione   del   sistema
          tributario, al comma 683 dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2021,  n.  234,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) la parola: «15-quater» e' soppressa; 
              b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15-quater  del   medesimo
          articolo 5 del decreto-legge n. 146 del  2021,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  n.  215  del  2021,   si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2024». 
              3. Tenuto conto della norma  di  cui  all'articolo  40,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
          13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  aprile
          2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo  8,  comma  5,
          primo periodo, della legge 31  agosto  2022,  n.  130  sono
          indette dal Presidente del Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria entro quindici giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023. 
              3-bis.    La    misura    dell'indennizzo     stabilita
          dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' incrementata al 40 per  cento.  A
          tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo e' determinata
          sulla base delle risultanze istruttorie  e  dei  dati  gia'
          acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del
          citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in  relazione
          alle domande presentate entro i termini di legge.  Ai  fini
          dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN  gia'
          indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a  pena
          di decadenza, entro il 31 luglio 2023 (14), il nuovo codice
          IBAN con modalita' telematica tramite il portale del  Fondo
          indennizzo risparmiatori (FIR). 
              3-ter.  All'articolo  1,  comma  63,  della  legge   30
          dicembre 2021, n. 234, le parole:  «30  giugno  2023»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». A tal fine e'
          autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno  2023,  cui
          si provvede mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  di
          parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma  5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3-quater.   All'articolo   3,    comma    7-bis,    del
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2023,  n.  14,  le
          parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono  sostituite
          dalle seguenti: «1 milione di euro». 
              3-quinquies. 
              3-sexies.   I   soggetti   che   esercitano   attivita'
          economiche per le quali sono  stati  approvati  gli  indici
          sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano  ricavi
          o compensi di ammontare non superiore al limite  stabilito,
          per ciascun indice, dal relativo  decreto  di  approvazione
          del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  tenuti  ad
          effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti  risultanti
          dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in  materia  di
          imposta regionale sulle attivita' produttive e  di  imposta
          sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio
          2023  senza  alcuna  maggiorazione.  In  deroga  a   quanto
          disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
          n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere
          effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da
          versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento,  a
          titolo di interesse  corrispettivo.  Non  si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato. 
              3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-se-xies si
          applicano, oltre che ai soggetti che  adottano  gli  indici
          sintetici di affidabilita' fiscale o che  presentano  cause
          di  esclusione  dagli  stessi,  compresi  quelli   che   si
          avvalgono  del  regime  fiscale   di   vantaggio   di   cui
          all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n.  111,  nonche'  quelli  che  applicano  il  regime
          forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a  89,  della
          legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  anche  ai  soggetti  che
          partecipano a societa', associazioni  e  imprese  ai  sensi
          degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  aventi  i  requisiti
          indicati nel medesimo comma 3-sexies. 
              3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari
          a 1,92  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
              3-novies. Al fine di ristorare i  comuni,  a  decorrere
          dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti  dagli  atti
          di aggiornamento presentati  dal  1°  gennaio  2017  al  31
          dicembre 2022 ai sensi dell'articolo  1,  comma  22,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per
          ciascun comune una riduzione  di  gettito  complessivamente
          superiore al 40  per  cento  rispetto  a  quello  derivante
          applicando le rendite relative agli  immobili  appartenenti
          al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre  2022
          senza tenere conto degli atti di aggiornamento  di  cui  al
          presente comma, e utilizzando le aliquote  applicabili  per
          l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1,  comma
          24, della legge n. 208 del  2015  e'  incrementato  di  1,5
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
              3-decies. Il contributo di cui  al  comma  3-novies  e'
          ripartito  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una  metodologia
          adottata sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre
          2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero  dell'economia
          e delle finanze, relativi, per ciascuna unita'  immobiliare
          oggetto  degli  atti  di  aggiornamento  di  cui  al  comma
          3-novies, alle rendite proposte ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure  alle  rendite
          definitive, se gia' determinate dall'Agenzia delle  entrate
          alla data del 31 dicembre 2022,  e  a  quelle  iscritte  in
          catasto immediatamente prima della presentazione degli atti
          di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la  medesima
          comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   per   ciascun   comune,
          l'indicazione  dell'ammontare  complessivo  delle   rendite
          degli immobili appartenenti a ciascuna categoria  catastale
          del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022. 
              3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi  3-novies  e
          3-decies, pari a 1,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2023,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  37,  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione  delle  dichiarazioni,   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 37 (Assistenza  fiscale  prestata  dai  sostituti
          d'imposta). -  1.  I  sostituti  d'imposta  che  erogano  i
          redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere  a),
          d), g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai
          membri del parlamento europeo, e l), del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
          propri sostituiti. 
              2.  I  sostituti  di  cui  al  comma  1  che   prestano
          assistenza fiscale: 
              a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la  scelta
          della  destinazione  del  quattro  e  dell'otto  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
              b) elaborano le dichiarazioni; 
              c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
          elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; 
              d) effettuano le operazioni di conguaglio  da  eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7; 
              e) inviano le dichiarazioni dei redditi e  le  suddette
          scelte. 
              2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano  ai  propri
          sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler
          prestare assistenza fiscale provvedono a: 
              a)  controllare,  sulla  base  dei  dati  ed   elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
              b) consegnare al sostituito, prima  della  trasmissione
          della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
          il relativo prospetto di liquidazione; 
              c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di liquidazione, e consegnare le buste contenenti le schede
          relative alle scelte per  la  destinazione  dell'otto,  del
          cinque e del due per mille dell'imposta sul  reddito  delle
          persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con  uno  o
          piu'  provvedimenti  del   direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate, entro: 
              1) il 15 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni
          presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
              2) il 29 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni
          presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
              3) il 23 luglio di ciascun anno, per  le  dichiarazioni
          presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
              4)  il  15  settembre   di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
              5)  il  30  settembre   di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre; 
              c-bis). (abrogata); 
              d)  comunicare  all'Agenzia  delle   entrate   in   via
          telematica, entro i termini previsti alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis, del decreto del Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164; 
              e) conservare copia delle dichiarazioni e dei  relativi
          prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello di presentazione. 
              3. I sostituti  che  non  prestano  assistenza  fiscale
          consentono in ogni caso ai centri l'attivita'  di  raccolta
          degli atti e documenti necessari  per  l'attivita'  di  cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34. 
              4. I sostituti d'imposta tengono  conto  del  risultato
          contabile delle dichiarazioni  dei  redditi  elaborate  dai
          centri. Il debito,  per  saldo  e  acconto,  o  il  credito
          risultante dai prospetti di liquidazione delle  imposte  e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, del decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127, (Trasmissione telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  1  (Fatturazione  elettronica   e   trasmissione
          telematica delle fatture o  dei  relativi  dati).  -  1.  A
          decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
          a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
          per la generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione
          delle fatture elettroniche. 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  mette  a  disposizione  dei
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211  e
          212,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   gestito
          dall'Agenzia delle entrate  anche  per  l'acquisizione  dei
          dati fiscalmente rilevanti, ai fini  della  trasmissione  e
          della ricezione delle fatture elettroniche, e di  eventuali
          variazioni  delle  stesse,  relative   a   operazioni   che
          intercorrono  tra  soggetti  residenti  o   stabiliti   nel
          territorio dello Stato, secondo il  formato  della  fattura
          elettronica di cui all'allegato A del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  3
          aprile 2013, n. 55.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al
          periodo  precedente,  l'Agenzia  delle  entrate   mette   a
          disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di  reti
          telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
          acquisite. 
              3.  Al  fine  di  razionalizzare  il  procedimento   di
          fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e  le
          prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti  o
          stabiliti nel territorio dello Stato,  e  per  le  relative
          variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
          utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
          di  cui  al  comma  2.  Gli  operatori  economici   possono
          avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
          per la trasmissione delle fatture elettroniche  al  Sistema
          di Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilita'  del
          soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
          del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui
          al comma 2 potranno essere  individuati  ulteriori  formati
          della  fattura  elettronica  basati  su  standard  o  norme
          riconosciuti nell'ambito dell'Unione  europea.  Le  fatture
          elettroniche emesse nei confronti  dei  consumatori  finali
          sono  rese  disponibili  a  questi   ultimi   dai   servizi
          telematici dell'Agenzia  delle  entrate;  una  copia  della
          fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa
          a disposizione direttamente da chi emette  la  fattura.  E'
          comunque facolta' dei  consumatori  rinunciare  alla  copia
          elettronica o in formato analogico della fattura. 
              3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          alle operazioni di cessione di beni  e  di  prestazione  di
          servizi effettuate e  ricevute  verso  e  da  soggetti  non
          stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle  per  le
          quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per  le
          quali siano state emesse o  ricevute  fatture  elettroniche
          secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche'  quelle,
          purche' di importo non superiore ad  euro  5.000  per  ogni
          singola operazione, relative ad acquisti di beni e  servizi
          non rilevanti territorialmente ai fini  IVA  in  Italia  ai
          sensi degli articoli  da  7  a  7-octies  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  La
          trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
          la fine del mese successivo al  trimestre  di  riferimento.
          Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1°
          luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono  trasmessi
          telematicamente  utilizzando  il  Sistema  di  interscambio
          secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento  alle
          medesime operazioni: 
              a) la trasmissione telematica dei  dati  relativi  alle
          operazioni svolte nei confronti di soggetti  non  stabiliti
          nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
          emissione delle fatture o dei documenti che ne  certificano
          i corrispettivi; 
              b) la trasmissione telematica dei  dati  relativi  alle
          operazioni  ricevute  da   soggetti   non   stabiliti   nel
          territorio dello Stato e' effettuata entro il  quindicesimo
          giorno del mese successivo  a  quello  di  ricevimento  del
          documento  comprovante  l'operazione  o  di   effettuazione
          dell'operazione. 
              3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute ai sensi del  comma  3  del
          presente   articolo   sono   esonerati   dall'obbligo    di
          annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
          25 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              4. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nuove
          modalita'  semplificate  di  controlli  a  distanza   degli
          elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dei
          commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
          dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e  le
          transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti  di
          tali  soggetti,  non  ostacolare  il  normale   svolgimento
          dell'attivita'  economica  degli  stessi  ed  escludere  la
          duplicazione di attivita' conoscitiva. 
              5-bis. I file delle fatture elettroniche  acquisiti  ai
          sensi del comma 3 sono  memorizzati  fino  al  31  dicembre
          dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
          dichiarazione di riferimento ovvero fino  alla  definizione
          di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
              a) dalla Guardia  di  finanza  nell'assolvimento  delle
          funzioni  di  polizia  economica  e  finanziaria   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  19  marzo
          2001, n. 68; 
              b)  dall'Agenzia  delle  entrate  e  dalla  Guardia  di
          Finanza per le  attivita'  di  analisi  del  rischio  e  di
          controllo a fini fiscali. 
              5-ter. Ai fini di cui al comma  5-bis,  la  Guardia  di
          Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
          garanzia a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli
          interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
          sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
          con le  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              5-quater. Per la  fatturazione  elettronica  e  per  la
          memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
          elettroniche  relative  alle  cessioni  di  beni   e   alle
          prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
          articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  resta
          fermo quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  29  della
          medesima legge. 
              6. In  caso  di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti
          residenti o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  con
          modalita' diverse  da  quelle  previste  dal  comma  3,  la
          fattura si intende non emessa e si  applicano  le  sanzioni
          previste  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
          non incorrere nella sanzione di cui all'articolo  6,  comma
          8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
          adempiere agli obblighi documentali ivi  previsti  mediante
          il Sistema di  Interscambio.  Per  il  primo  semestre  del
          periodo d'imposta  2019  le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
          precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di
          effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
          valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100; b) si applicano con  riduzione  dell'80  per  cento  a
          condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il
          termine di effettuazione  della  liquidazione  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  del  periodo   successivo.   Per   i
          contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione   periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto  con  cadenza  mensile  le
          disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
          al  30  settembre  2019.  In  caso   di   omissione   della
          trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero  di  trasmissione
          di dati incompleti o inesatti, si applica  la  sanzione  di
          cui  all'articolo   11,   comma   2-quater,   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6-bis.   Gli   obblighi   di   conservazione   previsti
          dall'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 17 giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  146  del  26  giugno  2014,   si   intendono
          soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
          tutti  i  documenti  informatici  trasmessi  attraverso  il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,  comma  211,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  memorizzati
          dall'Agenzia   delle   entrate.   Per   il   servizio    di
          conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
          presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
          dall'Agenzia delle entrate, il  partner  tecnologico  Sogei
          S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi  e  le
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del  citato  decreto  ministeriale  17  giugno  2014,  sono
          stabiliti  con   apposito   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono  altresi'
          stabilite le modalita'  di  conservazione  degli  scontrini
          delle giocate  dei  giochi  pubblici  autorizzati,  secondo
          criteri di semplificazione e attenuazione  degli  oneri  di
          gestione   per   gli   operatori    interessati    e    per
          l'amministrazione,  anche  con  il  ricorso   ad   adeguati
          strumenti  tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze   di
          controllo dell'amministrazione finanziaria. 
              6-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
              6-quater. Al fine di preservare i servizi  di  pubblica
          utilita',  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  definite  le  regole   tecniche   per
          l'emissione delle fatture elettroniche tramite  il  Sistema
          di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA  che
          offrono i servizi disciplinati dai regolamenti  di  cui  ai
          decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
          e 24 ottobre 2000,  n.  370,  nei  confronti  dei  soggetti
          persone fisiche che non operano  nell'ambito  di  attivita'
          d'impresa, arte e professione. Le predette regole  tecniche
          valgono esclusivamente per le fatture  elettroniche  emesse
          nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
          stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e  dei  quali
          non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
          a seguito dell'utilizzo dei  servizi  di  verifica  offerti
          dall'Agenzia delle entrate.». 
              «Art.  2  (Trasmissione   telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono  gli  obblighi  di   registrazione   di   cui
          all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto  n.  633
          del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti  si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
          volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per  il  periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
              1-bis.   A   decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              5. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. La  memorizzazione  elettronica
          di cui ai commi 1 e  2  e,  a  richiesta  del  cliente,  la
          consegna dei documenti di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
          effettuata   non   oltre   il   momento    dell'ultimazione
          dell'operazione. 
              5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          che adottano sistemi evoluti di incasso,  attraverso  carte
          di  debito  e  di  credito  e  altre  forme  di   pagamento
          elettronico, dei corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
          la sicurezza dei  dati,  possono  assolvere  mediante  tali
          sistemi all'obbligo  di  memorizzazione  elettronica  e  di
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1  e
          2 del presente articolo. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
              6. 
              6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche,  all'articolo  39,  secondo  comma,
          lettera  a),  alinea,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:
          «nell'anno» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  riscossi,
          dal 1º gennaio 2017,  con  modalita'  telematiche,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione  della
          dotazione finanziaria del Fondo  di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri  di
          cui al comma 1 sono trasmessi  telematicamente  all'Agenzia
          delle  entrate  entro  dodici   giorni   dall'effettuazione
          dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.  Restano  fermi   gli   obblighi   di   memorizzazione
          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i
          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo  semestre
          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal
          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari
          superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per  gli
          altri soggetti, le  sanzioni  previste  dagli  articoli  6,
          comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12,  commi
          2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,
          non si applicano in caso  di  trasmissione  telematica  dei
          dati relativi ai corrispettivi giornalieri  entro  il  mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
              6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
          a tutti i corrispettivi  giornalieri,  al  Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
          materia tributaria e doganale, ovvero  in  forma  aggregata
          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e
          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e
          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto
          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,
          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9
          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 
              6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Al credito d'imposta di cui al presente comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo  e'
          consentito a decorrere dalla prima  liquidazione  periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in  cui
          e' stata registrata  la  fattura  relativa  all'acquisto  o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge  13  giugno  2023,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103,  recante
          disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
          da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione  e
          pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-bis (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          crisi d'impresa in coerenza con i  principi  dettati  dalla
          direttiva  (UE)  2019/1023).  -  1.  In  coerenza  con  gli
          obiettivi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR) e  con  i  principi  dettati  dalla  direttiva  (UE)
          2019/1023 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela  ai
          creditori pubblici non aderenti fino alla data  di  entrata
          in vigore del decreto legislativo integrativo o  correttivo
          dell'articolo 63  del  codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, da adottare ai  sensi  dell'articolo  1  della
          legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n.
          53, non si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 2 e di cui al comma  2-bis  del  predetto
          articolo 63. 
              Nel medesimo  periodo  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e  5  del
          presente articolo  e,  nei  casi  in  cui  l'adesione  alla
          proposta  di   transazione   abbia   ad   oggetto   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  entrate  e  preveda  una
          falcidia del debito originario,  comprensivo  dei  relativi
          accessori,  superiore  alla   percentuale   e   all'importo
          definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63,comma 2,
          terzo periodo, del codice di  cui  al  decreto  legislativo
          n.14 del 2019 e' espresso,  per  l'Agenzia  delle  entrate,
          dalla  struttura  centrale  individuata  con  il   medesimo
          provvedimento. 
              2.   Il    tribunale    omologa    gli    accordi    di
          ristrutturazione, anche in mancanza di  adesione  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  gestori  di
          forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie,  quando
          ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
              a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio; 
              b)   l'adesione   e'   determinante   ai    fini    del
          raggiungimento delle percentuali di cui agli  articoli  57,
          comma 1, e 60, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
              c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori
          aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno
          un quarto dell'importo complessivo dei crediti; 
              d) la proposta di soddisfacimento  dell'amministrazione
          finanziaria  o  dei  predetti  enti,  tenuto  conto   delle
          risultanze della relazione del professionista indipendente,
          e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale
          circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da
          parte del tribunale in sede di omologa; 
              e) il soddisfacimento dei crediti  dell'amministrazione
          finanziaria e degli enti gestori di forme di  previdenza  o
          assistenza obbligatorie e' almeno  pari  al  30  per  cento
          dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi  sanzioni  e
          interessi. 
              3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli
          altri creditori aderenti agli accordi  di  ristrutturazione
          e' inferiore  a  un  quarto  dell'importo  complessivo  dei
          crediti, la disposizione di cui al  comma  2  puo'  trovare
          applicazione, fatto salvo il rispetto delle  condizioni  di
          cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma  2,  se  la
          percentuale     di     soddisfacimento     dei      crediti
          dell'amministrazione finanziaria e degli  enti  gestori  di
          forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  non  e'
          inferiore al 40 per  cento  dell'ammontare  dei  rispettivi
          crediti, inclusi sanzioni e interessi, e  la  dilazione  di
          pagamento richiesta non eccede il periodo  di  dieci  anni,
          fermo restando  il  pagamento  dei  relativi  interessi  di
          dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale
          periodo. 
              4. In caso di deposito della domanda di omologazione di
          accordi  di  ristrutturazione,  con   annessa   transazione
          fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione  della  domanda
          nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria  e
          gli enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie, competenti sulla base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale   dell'istante,   a   mezzo    posta    elettronica
          certificata. Il termine di cui all'articolo  48,  comma  4,
          del codice di cui al decreto legislativo  n.  14  del  2019
          decorre,  per  l'amministrazione  finanziaria  e  gli  enti
          gestori di forme di previdenza e  assistenza  obbligatorie,
          dalla ricezione dell'avviso. 
              5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo
          63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del  2019
          deve intervenire entro novanta giorni  dal  deposito  della
          proposta di transazione. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle proposte di transazione fiscale  depositate,
          ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui
          al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a
          quella di entrata in vigore del presente decreto.».