((Art. 6 bis 
 
Disposizioni relative agli aromi destinati  ai  prodotti  liquidi  da
                             inalazione 
 
  1.  All'articolo  62-quater  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dopo  il  comma  7-ter  sono
aggiunti i seguenti: 
    «7-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano  altresi'  ai  prodotti  privi  di  nicotina,   anche   non
direttamente  vaporizzabili,  destinati  a  essere  utilizzati   come
componenti della miscela liquida idonea  alla  vaporizzazione  e  che
sono volti a conferire un odore o un gusto  ai  prodotti  liquidi  da
inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I  prodotti
di cui al presente comma sono  assoggettati  ad  imposta  di  consumo
nella misura pari  a  quella  prevista  per  i  prodotti  liquidi  da
inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis. 
    7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia  delle
dogane e  dei  monopoli  e'  stabilito  un  congruo  termine  per  lo
smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al  comma  7-quater  che
risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo;  tale
termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti  dalla  data
di adozione della predetta determinazione, per lo  smaltimento  delle
scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non  puo'
essere inferiore a  sei  mesi,  decorrenti  dalla  medesima  data  di
adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di
generi di monopolio, negli esercizi di  vicinato  autorizzati,  nelle
farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
1° maggio 2024. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e  di  3,13
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62-quater  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
          fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque  per
          cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al  quindici
          per cento dal 1° gennaio 2022 fino al  31  marzo  2022,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile  2022
          fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al  dieci
          per  cento  dal  1°  gennaio  2023   dell'accisa   gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
          alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
          base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
          condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
          l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
          un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
          tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
          gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
          nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
          potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
          misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
          presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
          provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
          misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni.  Il
          produttore   e'   tenuto   anche   a   fornire,   ai   fini
          dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione  da
          parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per  ciascun  periodo  di  imposta.  La
          cauzione e' di importo pari al 10  per  cento  dell'imposta
          gravante su tutto il prodotto  giacente  e,  comunque,  non
          inferiore all'imposta dovuta mediamente per il  periodo  di
          tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai  fini
          del pagamento dell'imposta. 
              3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al  presente
          articolo  e'  legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli
          condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
          e di  avvertenze  esclusivamente  in  lingua  italiana.  Le
          disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  a
          decorrere dal 1° aprile 2021. 
              3-ter. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
          avvertenza  in  lingua  italiana   e   le   modalita'   per
          l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione  di
          cui al comma 3-bis.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
          definite  le  relative  regole  tecniche  e  le   ulteriori
          disposizioni attuative. 
              4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli sono  stabiliti  il  contenuto  e  le
          modalita'   di   presentazione   dell'istanza,   ai    fini
          dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. Con il medesimo  provvedimento  sono  emanate  le
          ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
          comma 3. 
              5. La vendita dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  ad
          eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed   elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
          esclusiva  per  il   tramite   delle   rivendite   di   cui
          all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,
          ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
          38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
          alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
          pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
              5-bis. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  stabiliti,  per  gli
          esercizi di vicinato, le farmacie  e  le  parafarmacie,  le
          modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
          per l'approvvigionamento dei prodotti da  inalazione  senza
          combustione costituiti da sostanze liquide di cui al  comma
          1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza,  per  gli
          esercizi  di   vicinato,   escluse   le   farmacie   e   le
          parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
          al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed  elettronici;
          b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
          di vendita ai minori; c) non discriminazione tra  i  canali
          di approvvigionamento; d) presenza dei  medesimi  requisiti
          soggettivi  previsti  per  le  rivendite   di   generi   di
          monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
          cui al primo periodo, agli  esercizi  di  cui  al  presente
          comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis  e'  soggetta  alla  vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione. 
              7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter
          e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano  anche  con
          riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del  presente
          articolo,  ad  eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed
          elettronici  e  delle  parti  di   ricambio,   secondo   il
          meccanismo  di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
          applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
          5-bis del presente articolo le disposizioni degli  articoli
          96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della  legge  18
          gennaio 1994, n. 50. 
              7-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
          contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
          sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione con altre sostanze. 
              7-quater. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
          si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina,  anche
          non  direttamente   vaporizzabili,   destinati   a   essere
          utilizzati come componenti  della  miscela  liquida  idonea
          alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o
          un  gusto  ai  prodotti   liquidi   da   inalazione   senza
          combustione di cui al presente articolo. I prodotti di  cui
          al presente comma sono assoggettati ad imposta  di  consumo
          nella misura pari a quella prevista per i prodotti  liquidi
          da inalazione non  contenenti  nicotina  di  cui  al  comma
          1-bis. 
              7-quinquies.   Con   determinazione   del    di-rettore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e'  stabilito  un
          congruo  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte   dei
          prodotti  di  cui  al  comma  7-quater  che  risultino  non
          conformi alle  disposizioni  del  presente  articolo;  tale
          termine non puo' essere inferiore a  tre  mesi,  decorrenti
          dalla data di adozione della predetta  determinazione,  per
          lo  smaltimento  delle  scorte  detenute  da   importatori,
          produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei
          mesi, decorrenti dalla medesima data di  adozione,  per  lo
          smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi
          di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle
          farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi  di
          vendita.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».