((Art. 6 bis
Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da
inalazione
1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono
aggiunti i seguenti:
«7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche non
direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come
componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che
sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da
inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti
di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo
nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da
inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' stabilito un congruo termine per lo
smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che
risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale
termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data
di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle
scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non puo'
essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di
adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di
generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle
farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1° maggio 2024.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche
non direttamente vaporizzabili, destinati a essere
utilizzati come componenti della miscela liquida idonea
alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o
un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza
combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui
al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo
nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi
da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma
1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del di-rettore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un
congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei
prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non
conformi alle disposizioni del presente articolo; tale
termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti
dalla data di adozione della predetta determinazione, per
lo smaltimento delle scorte detenute da importatori,
produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei
mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo
smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi
di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle
farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di
vendita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».