Art. 8 
 
Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato  dal  GSE  ai
  sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge ((17 maggio 2022)), n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «((15 ottobre 2024))»; 
    b) ((al comma 4,)) primo periodo, le parole  «20  novembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «((10 dicembre 2024))». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo((,))  pari  a  4.000
milioni di euro  per  l'anno  2023  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.91,  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo  stoccaggio
          di  gas  naturale).  -  1.  Al  fine  di  contribuire  alla
          sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei  servizi
          energetici  (GSE),  anche  tramite  accordi  con   societa'
          partecipate direttamente o  indirettamente  dallo  Stato  e
          attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa
          di  trasporto  di  gas  naturale,  provvede  a  erogare  un
          servizio  di  riempimento   di   ultima   istanza   tramite
          l'acquisto di gas naturale, ai fini del  suo  stoccaggio  e
          della sua successiva vendita entro il 15 ottobre 2024,  nel
          limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. 
              2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di  cui
          al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero  della
          transizione ecologica, sentita l'Autorita'  di  regolazione
          per energia, reti e  ambiente,  da  adottare  entro  il  15
          luglio 2022. 
              3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e  al  Ministero  della  transizione  ecologica  il
          programma degli acquisti da effettuare per il  servizio  di
          riempimento  di  ultima  istanza  di  cui  al  comma  1   e
          l'ammontare delle risorse  necessarie  a  finanziarli,  nei
          limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1. 
              4. Per la finalita' di cui al comma 1  e'  disposto  il
          trasferimento al GSE, a titolo  di  prestito  infruttifero,
          delle risorse individuate nella  comunicazione  di  cui  al
          comma 3, da restituire entro  il  10  dicembre  2024.  Tale
          prestito puo' essere erogato anche  mediante  anticipazioni
          di  tesoreria  da  estinguere   nel   medesimo   anno   con
          l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente  capitolo
          di spesa. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 27,  comma  17,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77.».