Art. 8 Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge ((17 maggio 2022)), n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((15 ottobre 2024))»; b) ((al comma 4,)) primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((10 dicembre 2024))». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo((,)) pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: «Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 15 ottobre 2024, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. 2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022. 3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1. 4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2024. Tale prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».