((Art. 8 ter 
 
Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000,  n.  340,  in
materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e  regolamento
                   sugli strumenti di pubblicita' 
 
  1. All'articolo 31 della legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2-quater,  le  parole:  «negli  albi  dei  dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «nelle  Sezioni  A  e  B  dell'Albo   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili»; 
    b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: «agli albi dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e  periti  commerciali»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle Sezioni A e B dell'Albo dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  24
          novembre  2000,  n.  340,  recante  disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31  (Soppressione  dei  fogli  annunzi  legali  e
          regolamento  sugli  strumenti  di  pubblicita').  -  1.   A
          decorrere dal novantesimo giorno successivo  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  i  fogli  degli
          annunzi legali delle province sono  aboliti.  La  legge  30
          giugno 1876, n. 3195, il  decreto  ministeriale  25  maggio
          1895, recante istruzioni speciali  per  l'esecuzione  della
          legge 30 giugno 1876, n. 3195,  sulla  pubblicazione  degli
          annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932,  n.
          97, convertito dalla legge 24 maggio 1932,  n.  583,  e  la
          legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 
              2. Decorsi due anni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le accompagnano presentate all'ufficio del  registro  delle
          imprese,  ad  esclusione   di   quelle   presentate   dagli
          imprenditori  individuali  e  dai  soggetti  iscritti   nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate  per  via  telematica
          ovvero  presentate  su  supporto   informatico   ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.
          59. Le  modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento  al
          predetto  obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei
          soggetti  iscritti  solo  nel  repertorio   delle   notizie
          economiche e amministrative sono stabilite con decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
          comma 2 dovranno essere eseguite, in  caso  di  assenza  di
          firma digitale ai  sensi  di  legge,  mediante  allegazione
          degli originali o di copia in forma cartacea  rilasciata  a
          norma di legge. 
              2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti  gli
          atti da cui dipendono le formalita' di cui  ai  commi  2  e
          2-bis  possono  in  ogni  caso   richiederne   direttamente
          l'esecuzione  al  registro  delle  imprese  che  esegue  le
          formalita',  verificata  la   regolarita'   formale   della
          documentazione. 
              2-quater.  Il  deposito  dei  bilanci  e  degli   altri
          documenti di cui all'articolo 2435 del codice  civile  puo'
          essere effettuato mediante  trasmissione  telematica  o  su
          supporto informatico degli stessi, da parte degli  iscritti
          nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti  e
          degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo
          scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 
              2-quinquies. Il professionista che ha  provveduto  alla
          trasmissione  di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che  i
          documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
          presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
          originali presso il registro delle imprese su richiesta  di
          quest'ultimo. Gli iscritti nelle Sezioni A  e  B  dell'Albo
          dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,
          muniti   di   firma   digitale,   incaricati   dai   legali
          rappresentanti   della   societa',    possono    richiedere
          l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli  altri
          atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
          cui  redazione  la   legge   non   richieda   espressamente
          l'intervento di un notaio. 
              3.   Quando   disposizioni   vigenti    prevedono    la
          pubblicazione nel foglio degli annunzi  legali  come  unica
          forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4. In  tutti  i  casi  nei  quali  le  norme  di  legge
          impongono forme  di  pubblicita'  legale,  l'individuazione
          degli strumenti per assicurare l'assolvimento  dell'obbligo
          e'   effettuata   con   regolamento   emanato   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si procede alla individuazione degli strumenti,  anche
          telematici, differenziando, se necessario, per categorie di
          atti.».