Art. 2
Amministrazione straordinaria delle societa' partecipate
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di societa'
partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese
che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza del socio pubblico
che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il
socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza
dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo,
ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza
di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.».