Art. 3
Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in
crisi
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «parametrato al fatturato
dell'impresa» sono inserite le seguenti: «solo ove non siano prodotte
ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della
dichiarazione dello stato di insolvenza»;
b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai
sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso
complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da
parte dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli obiettivi di
efficacia, efficienza ed economicita' e in particolare per il 10 per
cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della
tempestivita' e completezza, della trasmissione delle relazioni e
comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto
creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3)
adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli
occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia
di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per
il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il
beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge,
salvo diversa previsione della stessa.».