Art. 2 
 
Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo
  per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione
  e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,  Lazio,
  Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Con riferimento agli  interventi  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo  12,
comma  1,   ove   nominato,   viene   individuato   nel   Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.». 
  2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione,  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 e' nominato con decreto del Presidente  della  Repubblica
ai sensi dell'articolo 11 della legge 23  agosto  1988,  n.  400.  Lo
stesso Commissario trasmette al Governo, entro  il  31  maggio  2023,
utilizzando anche i dati  disponibili  nei  sistemi  di  monitoraggio
della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo  stato  di
attuazione  della  ricostruzione,  anche  al  fine   di   individuare
eventuali ulteriori misure  di  accelerazione  e  semplificazione  da
applicare  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  territori  delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.  Al  compenso  si
provvede  ai  sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre  2018,  n.
130. 
  3. L'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, e' abrogato. Conseguentemente, al comma 2, dopo le  parole:  «Al
Commissario» sono inserite le seguenti:  «straordinario  del  Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016».