Art. 3 
 
 
Titolari dell'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  della  citta'
dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni 
  del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato 
 
  1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, deve essere interpretato nel senso che  tra  il
personale  in  servizio   presso   gli   Uffici   speciali   per   la
ricostruzione,  selezionato  all'esito  della  procedura  comparativa
pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale
per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012,  e  sulla  costituzione
dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012,
stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresi', i titolari dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. Rimane ferma la
durata massima degli incarichi  dirigenziali  prevista  dall'articolo
19,  comma  6,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
comprensiva  delle   proroghe   disposte   in   via   amministrativa,
contrattuale o legislativa. 
  2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in
deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti  di  durata
previsti dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  dei  comparti  del
pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19  e  21
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono sostituite  dalle
seguenti: «la proroga o il  rinnovo  fino  al  31  dicembre  2023  si
intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai  limiti
previsti dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  dei  comparti  del
pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21  e
23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».