Art. 3 Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato 1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, deve essere interpretato nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresi', i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa. 2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».