IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport;
Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo
europeo di solidarieta'»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con
il relativo cronoprogramma, nonche' al Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC);
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di
spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonche' di adottare
misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni titolari degli interventi;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare
l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse
nazionali e comunitarie, nonche' di favorire l'integrazione tra le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare
l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del
piano strategico della PAC, anche mediante l'istituzione di
un'Autorita' di gestione nazionale;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare
l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani,
per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della
difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo, dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile e le
politiche del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni titolari degli interventi PNRR
1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di
rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono,
altresi', prevedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di
livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di
livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite all'unita'
di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale
generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di
trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita' di
missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale
di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali
attribuite all'unita' di missione.
2. Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione
riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi
dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di
titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata
ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano le
previsioni di cui al comma 2.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono
soppresse;
2) la lettera p) e' abrogata;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente
aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo
stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita'
attuative»;
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i)
assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e
territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia
partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia,
il sindaco di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base
della maggiore rappresentativita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di
regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della
ricerca e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute
della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
c) l'articolo 3 e' abrogato;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «e il Tavolo permanente» sono
soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;
2.2) la lettera b) e' sostituta dalla seguente:
«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR,
anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;»;
2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle
amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita' previste
dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per
materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata ai sensi della lettera
b-bis)»;
e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo
e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle
finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next
Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono
istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di
prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di
livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnati
al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un
ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento
operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del
PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai
sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e
di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della gestione
del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,
assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili
dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del
supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto
all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio
delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove
nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate,
l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture
centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste
ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al
monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al
supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per
gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla
stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con
amministrazioni pubbliche,»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di
livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli
e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure
di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni
titolari di interventi PNRR, nonche' con le istituzioni e gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei
controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il
medesimo Dipartimento.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in
euro 533.950 per l'anno 2023 e in euro 640.730 annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,».