Art. 2 
 
                Struttura di missione PNRR presso la 
                Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  una  struttura  di   missione,   denominata
Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto un coordinatore  e
articolata in quattro direzioni generali. La  Struttura  di  missione
PNRR  provvede,  in  particolare,  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita': 
    a)  assicura  il  supporto  all'Autorita'  politica  delegata  in
materia di  PNRR  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'azione  strategica  del   Governo   relativamente
all'attuazione del Piano; 
    b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea
quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR,  nonche'
per   la   verifica   della   coerenza   dei   risultati    derivanti
dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati  a
livello  europeo,  fermo  quanto   previsto   dall'articolo   6   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il  PNRR  di
cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del  2021,  verifica
la  coerenza  della  fase  di  attuazione  del  PNRR,  rispetto  agli
obiettivi programmati, e provvede alla  definizione  delle  eventuali
misure correttive ritenute necessarie; 
    d)  sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero  di
modifica del PNRR ai sensi  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)
2021/241; 
    e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il
PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del  2021,  lo  svolgimento
delle attivita' di comunicazione istituzionale e di  pubblicita'  del
PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla  Struttura  di  missione
PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e  le  funzioni  attribuiti
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021,  come  modificato  dal  presente  decreto,  nonche'  quelli
previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   lettera   a),   del   citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  e'
assicurato alla Struttura di  missione  PNRR  l'accesso  a  tutte  le
informazioni e  le  funzionalita'  del  sistema  informatico  di  cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'  composta  da
un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale  e
di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato  anche
tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,  organi,
enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  nel  limite  di
spesa complessivo di  euro  5.051.076  per  l'anno  2023  e  di  euro
6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026.  Alla  predetta
Struttura e' assegnato un contingente di esperti di cui  all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  cui
compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
fiscali a carico dell'amministrazione  per  singolo  incarico  e  nel
limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026.  Il  trattamento
economico del personale collocato in posizione  di  comando  o  fuori
ruolo o  altro  analogo  istituto  ai  sensi  del  primo  periodo  e'
corrisposto secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto legislativo n. 303 del  1999.  Il  contingente  di
personale  di  livello  non  dirigenziale  puo'  essere  composto  da
personale di  societa'  pubbliche  controllate  o  partecipate  dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in  base  a  rapporto  regolato
mediante apposite convenzioni, ovvero da personale  non  appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico  e'
stabilito all'atto del  conferimento  dell'incarico.  Alle  posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113.  Gli  incarichi  dirigenziali,  di  durata  non
superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di  rinnovo  degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del  personale
assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31
dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la  spesa
di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2026. 
  5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata,
altresi', nei limiti di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  6  e  nei  limiti  del
contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per una durata non  eccedente  il  31
dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie  del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del  personale  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto
secondo le modalita' di cui al primo  periodo  viene  inquadrato  nel
livello iniziale della categoria A del  CCNL  del  comparto  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura  di  missione
PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma  7,
le modalita' di formazione del contingente di cui al  comma  4  e  di
chiamata  del  personale  nonche'  le   specifiche   professionalita'
richieste. La  decadenza  dagli  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale, ivi  compresi  quelli  dei  coordinatori,  e  non  generali
relativi  alla  Segreteria  tecnica  di  cui   all'articolo   4   del
decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con  la  conclusione  delle
procedure di  conferimento  dei  nuovi  incarichi  nell'ambito  della
Struttura di missione PNRR. 
  7. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 si provvede: 
    a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di  cui  all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal  2023  al
2026  mediante  utilizzo  delle  risorse  assegnate  alla  Segreteria
tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
    c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad  euro  6.921.303
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.