Art. 3 
 
Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e  di  superamento  del
                              dissenso 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari  al  PNRR,  di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in
qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti  o  degli  interventi,  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, ove sia messo a rischio il  conseguimento  degli  obiettivi
intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o  del
Ministro competente, assegna al  soggetto  attuatore  interessato  un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,  l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli   atti   o   provvedimenti   necessari   ovvero   di   provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di
societa' di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175 o  di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le  varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.»; 
      2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»; 
      3)  al  comma  5,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:   «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le  seguenti:  «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia  gia'  autorizzato  detta
deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente  periodo:  «In  caso  di  esercizio  dei  poteri
sostitutivi   relativi   ad   interventi   di   tipo    edilizio    o
infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo  periodo
del presente comma, nonche' le disposizioni di  cui  all'articolo  4,
commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»; 
      4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si
applicano  anche  qualora  il  ritardo  o  l'inerzia   riguardi   una
pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un  intero  programma
di interventi.»; 
    b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del  Servizio  centrale  per  il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica  delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,  anche  su  impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per  il  PNRR
di cui all'articolo 6».