Art. 3
Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del
dissenso
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in
qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del
Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di
societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate,
assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;
2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta
deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri
sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o
infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo
del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;
4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una
pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma
di interventi.»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR
di cui all'articolo 6».