Art. 5
Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione
degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie
1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla
normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di
investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i
sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA
e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che,
a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei
dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi
alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente
necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai
benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente
proporzionate alla finalita' perseguita.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione
comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di
investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione,
valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attivita' di incrocio e
raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili
i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli
fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito
delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a
tutela dei dati personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo
115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del predetto regolamento
(UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a
soggetti minori di eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle
informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'
del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101,
per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre richiesta,
anche ai fini del trasferimento delle risorse relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara
(CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque
forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri
soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di
cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato
nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di
incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data
di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le
amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito
delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime
misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da
riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la
spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche
oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli
incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di
concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa
all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il
supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato,
sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da
stipulare.».