Art. 6
Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR
1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei
progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del
bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'
articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo'
disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi
compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste
dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari
degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti
attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono
trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva
degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori
sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria
l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli
interventi.»;
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni
delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali
titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalita' di
cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55.».