Art. 6 Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR 1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi.»; 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».