Art. 7
Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi
PNC
1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei
prodotti energetici e della necessita' di consentire il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli
interventi del Piano, ferma restando la necessita' che sia assicurato
il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli
impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento
della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi
del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma
procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori
entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non
siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi
adempimenti, e' comunque consentito, per il primo semestre 2023,
l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma
369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il
conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali,
individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di
notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non
compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in
linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la
necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano.».