Art. 7 
 
Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi
                                 PNC 
 
  1. In  considerazione  del  perdurare  della  situazione  di  crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei  materiali  e  dei
prodotti   energetici   e   della   necessita'   di   consentire   il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del  decreto
legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare di  concerto  con  l'Autorita'  politica
delegata in materia di PNRR  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali  dei  programmi  e  degli
interventi del Piano, ferma restando la necessita' che sia assicurato
il rispetto del cronoprogramma finanziario  e  la  coerenza  con  gli
impegni assunti con la Commissione europea nel  PNRR  sull'incremento
della capacita' di spesa collegata  all'attuazione  degli  interventi
del PNC. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  primo
periodo, per gli interventi del PNC per  i  quali  il  cronoprogramma
procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori
entro il 31 dicembre 2022 e per i  quali  i  soggetti  attuatori  non
siano  riusciti  a  provvedere  entro  tale   termine   ai   relativi
adempimenti, e' comunque consentito,  per  il  primo  semestre  2023,
l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma
369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I  termini  per  il
conseguimento  degli  obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,
individuati ai  sensi  del  comma  7,  sono  sospesi  dalla  data  di
notificazione  dell'intervento  e  riprendono  corso  dalla  data  di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
risorse  destinate  all'intervento  notificato   e   dichiarato   non
compatibile  sono   revocate   e   rimangono   nella   disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad  interventi  in
linea con le finalita' del PNC e il cui  cronoprogramma  procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente  con  la
necessita'  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del
medesimo Piano.».