IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e,
in particolare, l'articolo 13; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1937  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante  disposizioni  per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato; 
  Sentita  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione   (ANAC)   che   ha
rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione oggettivo 
 
  1. Il presente decreto disciplina la protezione delle  persone  che
segnalano  violazioni   di   disposizioni   normative   nazionali   o
dell'Unione europea che ledono l'interesse  pubblico  o  l'integrita'
dell'amministrazione pubblica  o  dell'ente  privato,  di  cui  siano
venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste  legate  ad  un
interesse di carattere personale della  persona  segnalante  o  della
persona che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali
di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti
di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con  le  figure  gerarchicamente
sovraordinate; 
    b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia'  disciplinate  in
via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali  indicati
nella parte II dell'allegato al presente  decreto  ovvero  da  quelli
nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea
indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)  2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; 
    c) alle  segnalazioni  di  violazioni  in  materia  di  sicurezza
nazionale, nonche' di appalti relativi ad  aspetti  di  difesa  o  di
sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti  rientrino  nel  diritto
derivato pertinente dell'Unione europea. 
  3.  Resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  nazionali  o
dell'Unione europea in materia di: 
    a) informazioni classificate; 
    b) segreto professionale forense e medico; 
    c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 
  4.  Resta  altresi'  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di
procedura penale, di quelle in materia di  autonomia  e  indipendenza
della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e  attribuzioni
del Consiglio superiore  della  magistratura,  comprese  le  relative
procedure, per tutto quanto attiene alla  posizione  giuridica  degli
appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia  di  difesa
nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al  regio  decreto,
18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza.  Resta  altresi'  ferma   l'applicazione   delle
disposizioni in materia di esercizio del diritto  dei  lavoratori  di
consultare i propri  rappresentanti  o  i  sindacati,  di  protezione
contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione  di
tali consultazioni, di autonomia  delle  parti  sociali  e  del  loro
diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle
condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge  20  maggio
1970, n. 300. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo 87 della Costituzione,  al  quinto  comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  4
          agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          normativi  dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione
          europea 2021): 
                «Art.  13   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione). - 1. Nell'esercizio della delega  per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2019,  il  Governo
          osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) modificare, in conformita' alla disciplina della
          direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente  in  materia
          di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni  di
          cui all'articolo 2 della citata  direttiva,  di  cui  siano
          venuti a conoscenza nell'ambito di un  contesto  lavorativo
          pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4,
          paragrafo 4, della stessa direttiva; 
                  b) curare  il  coordinamento  con  le  disposizioni
          vigenti, assicurando un alto grado di protezione  e  tutela
          dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie
          abrogazioni   e   adottando   le   opportune   disposizioni
          transitorie; 
                  c) esercitare l'opzione  di  cui  all'articolo  25,
          paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937,  che  consente
          l'introduzione o il mantenimento  delle  disposizioni  piu'
          favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di  quelle
          indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il
          massimo  livello  di  protezione  e  tutela  dei   medesimi
          soggetti; 
                  d)  operare   gli   opportuni   adattamenti   delle
          disposizioni vigenti al fine  di  conformare  la  normativa
          nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni
          di diritto interno riconducibili a  reati  o  comportamenti
          impropri   che    compromettono    la    cura    imparziale
          dell'interesse pubblico  o  la  regolare  organizzazione  e
          gestione dell'ente.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto  dell'Unione,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.   26
          novembre 2019, n. L 305. 
              - Il regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  recante:
          «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza», e' pubblicato nella G.U.  26  giugno  1931,  n.
          146. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 della  legge  20
          maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela  della  liberta'  e
          dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'   sindacale   e
          dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul
          collocamento): 
                «Art. 28 (Repressione della condotta  antisindacale).
          - Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
          diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
          della attivita' sindacale nonche' del diritto di  sciopero,
          su  ricorso  degli  organismi  locali  delle   associazioni
          sindacali nazionali che vi abbiano  interesse,  il  pretore
          del  luogo  ove  e'  posto  in  essere   il   comportamento
          denunziato, nei due giorni successivi, convocate  le  parti
          ed   assunte   sommarie   informazioni,   qualora   ritenga
          sussistente la violazione di cui al presente comma,  ordina
          al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti. 
              L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il pretore in  funzione
          di giudice del lavoro definisce il  giudizio  instaurato  a
          norma del comma successivo. 
              Contro il decreto che decide sul  ricorso  e'  ammessa,
          entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
          opposizione davanti al pretore in funzione di  giudice  del
          lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
          osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
          Codice di procedura civile. 
              Il datore di lavoro che non ottempera  al  decreto,  di
          cui  al  primo  comma,  o  alla  sentenza  pronunciata  nel
          giudizio di opposizione e' punito  ai  sensi  dell'articolo
          650 del codice penale. 
              L'autorita' giudiziaria ordina la  pubblicazione  della
          sentenza   penale   di   condanna   nei   modi    stabiliti
          dall'articolo 36 del codice penale.».