Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
    a) «violazioni»: comportamenti,  atti  od  omissioni  che  ledono
l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione  pubblica  o
dell'ente privato e che consistono in: 
      1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che  non
rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 
      2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di  organizzazione  e
gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 
      3) illeciti che rientrano  nell'ambito  di  applicazione  degli
atti  dell'Unione  europea  o  nazionali  indicati  nell'allegato  al
presente  decreto  ovvero  degli  atti  nazionali  che  costituiscono
attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla
direttiva  (UE)  2019/1937,  seppur  non  indicati  nell'allegato  al
presente decreto, relativi ai  seguenti  settori:  appalti  pubblici;
servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del  riciclaggio
e del finanziamento  del  terrorismo;  sicurezza  e  conformita'  dei
prodotti;   sicurezza   dei    trasporti;    tutela    dell'ambiente;
radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e  dei
mangimi  e  salute  e  benessere  degli  animali;  salute   pubblica;
protezione dei consumatori; tutela della vita  privata  e  protezione
dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 
      4) atti  od  omissioni  che  ledono  gli  interessi  finanziari
dell'Unione di cui all'articolo 325 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea  specificati  nel  diritto  derivato  pertinente
dell'Unione europea; 
      5) atti od omissioni riguardanti il  mercato  interno,  di  cui
all'articolo  26,  paragrafo  2,  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, comprese le violazioni delle  norme  dell'Unione
europea in materia di concorrenza e di aiuti  di  Stato,  nonche'  le
violazioni riguardanti  il  mercato  interno  connesse  ad  atti  che
violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i  meccanismi
il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o
la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta  sulle
societa'; 
      6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita'
delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori  indicati
nei numeri 3), 4) e 5); 
    b) «informazioni  sulle  violazioni»:  informazioni,  compresi  i
fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che,  sulla  base
di elementi concreti, potrebbero essere commesse  nell'organizzazione
con  cui  la  persona  segnalante  o  colui   che   sporge   denuncia
all'autorita'  giudiziaria  o  contabile  intrattiene   un   rapporto
giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonche' gli elementi
riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni; 
    c) «segnalazione» o  «segnalare»:  la  comunicazione  scritta  od
orale di informazioni sulle violazioni; 
    d) «segnalazione interna»: la comunicazione,  scritta  od  orale,
delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale  di
segnalazione interna di cui all'articolo 4; 
    e) «segnalazione esterna»: la comunicazione,  scritta  od  orale,
delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale  di
segnalazione esterna di cui all'articolo 7; 
    f) «divulgazione pubblica» o «divulgare  pubblicamente»:  rendere
di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o
mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado  di
raggiungere un numero elevato di persone; 
    g) «persona  segnalante»:  la  persona  fisica  che  effettua  la
segnalazione  o  la  divulgazione  pubblica  di  informazioni   sulle
violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo; 
    h) «facilitatore»: una persona fisica  che  assiste  una  persona
segnalante nel processo di  segnalazione,  operante  all'interno  del
medesimo  contesto  lavorativo  e  la  cui  assistenza  deve   essere
mantenuta riservata; 
    i)   «contesto   lavorativo»:   le   attivita'    lavorative    o
professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di
cui  all'articolo  3,   commi   3   o   4,   attraverso   le   quali,
indipendentemente  dalla  natura  di  tali  attivita',  una   persona
acquisisce informazioni sulle violazioni e nel  cui  ambito  potrebbe
rischiare  di  subire  ritorsioni  in  caso  di  segnalazione  o   di
divulgazione pubblica  o  di  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile; 
    l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica  menzionata
nella  segnalazione  interna  o  esterna  ovvero  nella  divulgazione
pubblica come persona alla quale la violazione e' attribuita  o  come
persona comunque implicata nella  violazione  segnalata  o  divulgata
pubblicamente; 
    m) «ritorsione»:  qualsiasi  comportamento,  atto  od  omissione,
anche solo tentato o minacciato, posto in  essere  in  ragione  della
segnalazione, della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile  o
della divulgazione pubblica e  che  provoca  o  puo'  provocare  alla
persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia,  in  via
diretta o indiretta, un danno ingiusto; 
    n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui e' affidata la
gestione del canale di segnalazione per valutare la  sussistenza  dei
fatti  segnalati,  l'esito  delle  indagini  e  le  eventuali  misure
adottate; 
    o)  «riscontro»:  comunicazione  alla   persona   segnalante   di
informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare
alla segnalazione; 
    p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le autorita' amministrative indipendenti  di  garanzia,
vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici,  gli  organismi
di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  del
decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  i  concessionari  di
pubblico servizio, le societa' a controllo pubblico e le societa'  in
house, cosi' come definite, rispettivamente, dall'articolo  2,  comma
1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,
anche se quotate; 
    q) «soggetti del settore privato»: soggetti,  diversi  da  quelli
rientranti nella definizione di  soggetti  del  settore  pubblico,  i
quali: 
      1) hanno  impiegato,  nell'ultimo  anno,  la  media  di  almeno
cinquanta lavoratori subordinati con  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o determinato; 
      2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione
di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se  nell'ultimo  anno
non hanno raggiunto la media di  lavoratori  subordinati  di  cui  al
numero 1); 
      3) sono diversi dai soggetti di cui  al  numero  2),  rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e adottano modelli di organizzazione e  gestione  ivi  previsti,
anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di  lavoratori
subordinati di cui al numero 1). 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,
          recante: «Disciplina della  responsabilita'  amministrativa
          delle  persone   giuridiche,   delle   societa'   e   delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
          pubblicato nella G.U. 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (TFUE), e' pubblicato sulla G.U.U.E. serie  C  326  del  26
          ottobre 2012. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 
                «Art. 3 (Personale  in  regime  di  diritto  pubblico
          (Art. 2, commi 4 e  5  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti  dall'art.  2  del  D.Lgs  n.  546  del  1993  e
          successivamente modificati dall'art. 2, comma 2  del  D.Lgs
          n. 80 del 1998)). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2  e  3,
          rimangono  disciplinati  dai  rispettivi   ordinamenti:   i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          delle  Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
          carriera diplomatica e della carriera prefettizia,  nonche'
          i dipendenti degli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nelle  materie  contemplate  dall'articolo  1  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio
          1947, n. 691, e dalle  leggi  4  giugno  1985,  n.  281,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  10  ottobre
          1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                  a) - c) (Omissis); 
                  d)  «organismi  di  diritto  pubblico»,   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
                    1)  istituito  per  soddisfare   specificatamente
          esigenze  di  interesse  generale,  aventi  carattere   non
          industriale o commerciale; 
                    2) dotato di personalita' giuridica; 
                    3)  la  cui  attivita'  sia  finanziata  in  modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
                  e) - ggggg-undecies) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere
          m) e o) del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175
          (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) - l) (Omissis); 
                    m) «societa' a controllo pubblico»:  le  societa'
          in cui una  o  piu'  amministrazioni  pubbliche  esercitano
          poteri di controllo ai sensi della lettera b); 
                    n) (Omissis); 
                    o) «societa' in house»: le societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                    p) (Omissis).».