Art. 3 
 
                  Ambito di applicazione soggettivo 
 
  1. Per  i  soggetti  del  settore  pubblico,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4  che
effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni  pubbliche  o
denunce all'autorita'  giudiziaria  o  contabile  delle  informazioni
sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
  2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente
decreto si applicano: 
    a) per i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  q),
numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o  4,  che  effettuano
segnalazioni interne o  esterne,  divulgazioni  pubbliche  o  denunce
all'autorita'  giudiziaria  o  contabile  delle  informazioni   sulle
violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4),
5) e 6); 
    b) per i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  q),
numero 3), alle persone  di  cui  ai  commi  3  o  4  che  effettuano
segnalazioni interne  delle  informazioni  sulle  violazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo
anno  hanno  raggiunto  la  media  di  almeno  cinquanta   lavoratori
subordinati  con  contratti  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   o
determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni  pubbliche
o  denunce  all'autorita'  giudiziaria  o   contabile   anche   delle
informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 3), 4), 5) e 6). 
  3. Salvo quanto previsto nei commi  1  e  2,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano alle seguenti  persone  che  segnalano,
denunciano  all'autorita'  giudiziaria  o   contabile   o   divulgano
pubblicamente informazioni sulle violazioni  di  cui  sono  venute  a
conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo: 
    a)  i  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ivi compresi i dipendenti di cui  all'articolo  3  del  medesimo
decreto,  nonche'  i  dipendenti   delle   autorita'   amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; 
    b) i dipendenti degli enti  pubblici  economici,  degli  enti  di
diritto  privato   sottoposti   a   controllo   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, delle societa' in house,  degli
organismi  di  diritto  pubblico  o  dei  concessionari  di  pubblico
servizio; 
    c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato,  ivi
compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e'  disciplinato  dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo  I
della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonche' i titolari di un  rapporto
di collaborazione di cui all'articolo 409  del  codice  di  procedura
civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del  2015,  che
svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del  settore
pubblico o del settore privato; 
    e) i lavoratori  o  i  collaboratori,  che  svolgono  la  propria
attivita' lavorativa presso  soggetti  del  settore  pubblico  o  del
settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano  opere
in favore di terzi; 
    f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria
attivita' presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
    g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,  che
prestano la propria attivita' presso soggetti del settore pubblico  o
del settore privato; 
    h) gli azionisti e le persone con  funzioni  di  amministrazione,
direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora  tali
funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso  soggetti  del
settore pubblico o del settore privato. 
  4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si  applica
anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorita'  giudiziaria
o contabile o la divulgazione pubblica di  informazioni  avvenga  nei
seguenti casi: 
    a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non  e'  ancora
iniziato, se le informazioni sulle violazioni  sono  state  acquisite
durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; 
    b) durante il periodo di prova; 
    c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le
informazioni sulle violazioni sono  state  acquisite  nel  corso  del
rapporto stesso. 
  5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3,  le  misure
di protezione di cui al capo III, si applicano anche: 
    a) ai facilitatori; 
    b) alle persone del medesimo contesto  lavorativo  della  persona
segnalante,  di  colui  che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione
pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo  o
di parentela entro il quarto grado; 
    c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona
che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria  o  contabile  o
effettuato una  divulgazione  pubblica,  che  lavorano  nel  medesimo
contesto lavorativo della stessa e che hanno  con  detta  persona  un
rapporto abituale e corrente; 
    d) agli enti di  proprieta'  della  persona  segnalante  o  della
persona che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali
le stesse  persone  lavorano,  nonche'  agli  enti  che  operano  nel
medesimo contesto lavorativo delle predette persone. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per gli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente).
          - 1. A  far  data  dal  1°  gennaio  2016,  si  applica  la
          disciplina del rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  ai
          rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni
          di lavoro prevalentemente personali, continuative e le  cui
          modalita' di esecuzione sono organizzate  dal  committente.
          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          qualora le modalita' di esecuzione della prestazione  siano
          organizzate mediante piattaforme anche digitali. 
              2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
          applicazione con riferimento: 
                a) alle  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi
          collettivi nazionali stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          prevedono discipline specifiche riguardanti il  trattamento
          economico  e  normativo,  in  ragione   delle   particolari
          esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 
                b) alle  collaborazioni  prestate  nell'esercizio  di
          professioni  intellettuali  per  le  quali  e'   necessaria
          l'iscrizione in appositi albi professionali; 
                c) alle attivita' prestate nell'esercizio della  loro
          funzione dai componenti degli organi di  amministrazione  e
          controllo delle societa' e dai  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni; 
                d) alle collaborazioni rese a fini  istituzionali  in
          favore   delle    associazioni    e    societa'    sportive
          dilettantistiche  affiliate   alle   federazioni   sportive
          nazionali, alle discipline sportive associate e  agli  enti
          di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come
          individuati  e  disciplinati  dal  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 36; 
                d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
          produzione e della realizzazione  di  spettacoli  da  parte
          delle fondazioni di cui al decreto  legislativo  29  giugno
          1996, n. 367; 
                d-ter)  alle  collaborazioni  degli   operatori   che
          prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo  2001,  n.
          74. 
              3. Le parti possono richiedere alle commissioni di  cui
          all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui
          al comma 1.  Il  lavoratore  puo'  farsi  assistere  da  un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente  del
          lavoro. 
              4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
          applicazione     nei     confronti     delle      pubbliche
          amministrazioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   54-bis   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
                «Art.   54-bis    (Disciplina    delle    prestazioni
          occasionali. Libretto Famiglia.  Contratto  di  prestazione
          occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
          al  presente  articolo  e'  ammessa  la   possibilita'   di
          acquisire prestazioni di lavoro  occasionali,  intendendosi
          per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
          di un anno civile: 
                  a) per ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla
          totalita'  degli  utilizzatori,  a  compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 10.000 euro; 
                  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
          prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a  compensi
          di importo non superiore a 2.500 euro; 
                  c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita'  di
          cui al decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore  di  cui
          alla legge 23 marzo 1981, n.  91,  a  compensi  di  importo
          complessivo non superiore a 5.000 euro. 
              1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano,  entro
          i  limiti  stabiliti  dal  presente  articolo,  anche  alle
          attivita'   lavorative   di   natura   occasionale   svolte
          nell'ambito delle attivita' di discoteche, sale  da  ballo,
          night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. 
              2.  Il  prestatore  ha  diritto  all'assicurazione  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con  iscrizione
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  all'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          disciplinata  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
              3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle
          pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto  agli
          articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
          66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del
          prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              4. I compensi percepiti dal prestatore sono  esenti  da
          imposizione  fiscale,  non  incidono  sul  suo   stato   di
          disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
          del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. 
              5. Non possono essere acquisite prestazioni  di  lavoro
          occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
          corso o abbia cessato da meno di sei mesi  un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa. 
              6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono
          fare ricorso: 
                a)   le   persone   fisiche,    non    nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso  a
          prestazioni occasionali mediante il  Libretto  Famiglia  di
          cui al comma 10; 
                b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma
          14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
          contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13; 
                b-bis) le societa' sportive  di  cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91. 
              7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          possono  fare   ricorso   al   contratto   di   prestazione
          occasionale,  in  deroga  al  comma  14,  lettera  a),  del
          presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
          vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese
          di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
          comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
          temporanee o eccezionali: 
                a)  nell'ambito  di  progetti  speciali   rivolti   a
          specifiche categorie di soggetti in stato di  poverta',  di
          disabilita', di  detenzione,  di  tossicodipendenza  o  che
          fruiscono di ammortizzatori sociali; 
                b)  per  lo  svolgimento  di  lavori   di   emergenza
          correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; 
                c) per attivita' di solidarieta',  in  collaborazione
          con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 
                d) per l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritative. 
              8. Sono computati in misura pari al 75  per  cento  del
          loro importo, ai fini del comma 1, lettera b),  i  compensi
          per prestazioni di lavoro  occasionali  rese  dai  seguenti
          soggetti,  purche'  i  prestatori  stessi,  all'atto  della
          propria registrazione nella piattaforma informatica di  cui
          al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: 
                a)  titolari  di   pensione   di   vecchiaia   o   di
          invalidita'; 
                b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
          ciclo di studi presso l'universita'; 
                c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
                d) percettori di prestazioni integrative del salario,
          di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre  prestazioni
          di sostegno del reddito. In  tal  caso  l'INPS  provvede  a
          sottrarre  dalla  contribuzione  figurativa  relativa  alle
          prestazioni integrative  del  salario  o  di  sostegno  del
          reddito  gli   accrediti   contributivi   derivanti   dalle
          prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
              8-bis. 
              9. Per l'accesso alle prestazioni di  cui  al  presente
          articolo, gli utilizzatori e i  prestatori  sono  tenuti  a
          registrarsi e a  svolgere  i  relativi  adempimenti,  anche
          tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
          n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma  informatica,
          gestita  dall'INPS,  di  seguito  denominata   "piattaforma
          informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
          e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione  della
          posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
          di  pagamento  elettronico.  I  pagamenti  possono   essere
          altresi' effettuati utilizzando il  modello  di  versamento
          F24, con esclusione della  facolta'  di  compensazione  dei
          crediti di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
          Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e  i
          relativi adempimenti possono essere svolti tramite un  ente
          di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
              10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere  a)
          e  b-bis),  puo'  acquistare,  attraverso  la   piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso  gli  uffici   postali,   un   libretto   nominativo
          prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",  per   il
          pagamento delle prestazioni occasionali rese a  suo  favore
          da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli  lavori
          domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
          manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini  e  alle
          persone   anziane,   ammalate   o   con   disabilita';   c)
          insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al  comma
          6, lettera  b-bis),  del  presente  articolo.  Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il contributo di cui all'articolo  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 
              11.  Ciascun  Libretto  Famiglia  contiene  titoli   di
          pagamento, il cui valore nominale e' fissato  in  10  euro,
          utilizzabili  per  compensare  prestazioni  di  durata  non
          superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
          sono   interamente   a    carico    dell'utilizzatore    la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  stabilita
          nella misura di 1,65 euro, e il  premio  dell'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di cui al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          stabilito nella misura di 0,25 euro;  un  importo  di  0,10
          euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 
              12. Attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero
          avvalendosi  dei  servizi  di  contact   center   messi   a
          disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al  comma  6,
          lettera a), entro il giorno  3  del  mese  successivo  allo
          svolgimento   della   prestazione,    comunica    i    dati
          identificativi del prestatore,  il  compenso  pattuito,  il
          luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
          ogni altra informazione necessaria ai fini  della  gestione
          del rapporto. Il  prestatore  riceve  contestuale  notifica
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
              13. Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il
          contratto mediante il quale  un  utilizzatore,  di  cui  ai
          commi  6,  lettera  b),  e  7,  acquisisce,  con  modalita'
          semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
          di ridotta entita', entro i limiti di  importo  di  cui  al
          comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
          14 e seguenti. 
              14. E' vietato il ricorso al contratto  di  prestazione
          occasionale: 
                a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie
          dipendenze piu' di dieci  lavoratori  subordinati  a  tempo
          indeterminato; 
                b) da parte delle imprese del settore agricolo; 
                c) da parte delle imprese dell'edilizia e di  settori
          affini, delle imprese esercenti l'attivita' di  escavazione
          o lavorazione  di  materiale  lapideo,  delle  imprese  del
          settore delle miniere, cave e torbiere; 
                d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere  o
          servizi. 
              15.  Ai  fini   dell'attivazione   del   contratto   di
          prestazione occasionale, ciascun  utilizzatore  di  cui  al
          comma 6, lettera b), versa, anche tramite un  intermediario
          di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
          responsabilita'    dell'utilizzatore,     attraverso     la
          piattaforma informatica INPS, con le modalita'  di  cui  al
          comma  9,  le  somme   utilizzabili   per   compensare   le
          prestazioni.  L'1  per  cento  degli  importi  versati   e'
          destinato al finanziamento degli oneri gestionali a  favore
          dell'INPS. 
              16. La misura minima oraria del compenso e'  pari  a  9
          euro.  Sono  interamente  a  carico  dell'utilizzatore   la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  nella  misura
          del   33   per   cento   del   compenso,   e   il    premio
          dell'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, di cui al testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. 
              17. L'utilizzatore di cui al comma 6,  lettera  b),  e'
          tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio  della
          prestazione, attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS
          ovvero avvalendosi dei servizi di contact  center  messi  a
          disposizione dall'INPS, una dichiarazione  contenente,  tra
          l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati  anagrafici  e
          identificativi del prestatore; b) il luogo  di  svolgimento
          della prestazione; c) l'oggetto della  prestazione;  d)  la
          data e l'ora di  inizio  e  di  termine  della  prestazione
          ovvero, se si tratta di  azienda  alberghiera  o  struttura
          ricettiva che opera nel  settore  del  turismo  o  di  ente
          locale, la data di inizio e  il  monte  orario  complessivo
          presunto con riferimento a un arco temporale non  superiore
          a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione,
          in misura non inferiore  a  36  euro,  per  prestazioni  di
          durata non superiore a quattro ore  continuative  nell'arco
          della giornata. Copia della  dichiarazione,  contenente  le
          informazioni di cui alle lettere da a) ad e) e'  trasmessa,
          in formato  elettronico,  oppure  e'  consegnata  in  forma
          cartacea prima dell'inizio della prestazione. 
              18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia
          luogo, l'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'
          tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma  informatica
          INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi
          a disposizione dall'INPS,  la  revoca  della  dichiarazione
          trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al  giorno
          programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza
          della predetta revoca, l'INPS provvede al  pagamento  delle
          prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali  e
          dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19. 
              19.  Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni   rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico del prestatore. A richiesta del prestatore  espressa
          all'atto della registrazione nella piattaforma  informatica
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa
          inserita   nella   procedura   informatica   e'    divenuta
          irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a  fronte
          della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
          di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla  piattaforma
          informatica INPS, stampato dall'utilizzatore  e  consegnato
          al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
          della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri
          del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
          carico   del   prestatore.   Attraverso   la    piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato. 
              20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore
          diverso da una  pubblica  amministrazione,  del  limite  di
          importo di cui al comma  1,  lettera  c),  o  comunque  del
          limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco
          dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma
          in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.  In
          caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui  al
          primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui
          al  comma  14,  si  applica  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da euro  500  a  euro
          2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera  per  cui
          risulta  accertata  la  violazione.  Non  si   applica   la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso  di  violazione
          dell'obbligo informativo di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 17, si applica la sanzione di  cui  all'articolo  19,
          comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              21. Entro il 31 marzo di  ogni  anno  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con  le
          parti sociali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo
          sviluppo  delle  attivita'  lavorative   disciplinate   dal
          presente articolo.». 
              - Il Capo I della legge 22 maggio 2017, n.  81  (Misure
          per la tutela del lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e
          misure volte  a  favorire  l'articolazione  flessibile  nei
          tempi e nei luoghi del lavoro  subordinato)  reca:  «Tutela
          del lavoro autonomo». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 409 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                  1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                  2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                  3)   rapporti   di   agenzia,   di   rappresentanza
          commerciale ed altri  rapporti  di  collaborazione  che  si
          concretino in  una  prestazione  di  opera  continuativa  e
          coordinata,  prevalentemente  personale,  anche  se  non  a
          carattere  subordinato.  La   collaborazione   si   intende
          coordinata  quando,  nel  rispetto   delle   modalita'   di
          coordinamento stabilite di comune accordo dalle  parti,  il
          collaboratore    organizza    autonomamente     l'attivita'
          lavorativa; 
                  4)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici  che  svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita' economica; 
                  5)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici ed altri rapporti di lavoro  pubblico,  sempreche'
          non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».