Art. 2
Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e
istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in
favore della popolazione anziana
1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la
tutela della dignita' e la promozione delle condizioni di vita, di
cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la
ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il
coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle
disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale,
sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in
attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del
PNRR, nonche' attraverso il progressivo potenziamento delle relative
azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo
8.
2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale
ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente
dall'eta' anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e
restrizioni della loro autonomia;
b) promozione e valorizzazione delle attivita' di partecipazione
e di solidarieta' svolte dalle persone anziane nelle attivita'
culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione
della solidarieta' e della coesione tra le generazioni, anche con il
supporto del servizio civile universale, e per il miglioramento
dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore
della collettivita' e delle comunita' territoriali, anche nell'ottica
del superamento dei divari territoriali;
c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni
della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle
persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere,
mediante la previsione di apposite attivita' di ascolto e di supporto
psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento
attivo delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio
civile universale e degli enti del Terzo settore;
d) riconoscimento del diritto delle persone anziane a
determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole
con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza,
nonche' alla continuita' di vita e di cure presso il proprio
domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della
presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale,
anche con il contributo del servizio civile universale, e
sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso la rete delle
farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi
sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui
alla presente legge;
e) promozione della valutazione multidimensionale
bio-psico-sociale delle capacita' e dei bisogni di natura sociale,
sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di
servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non
autosufficienti, centrato sulle necessita' della persona e del suo
contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente
anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e delle facolta' assunzionali degli enti;
f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla
somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice;
g) promozione dell'attivita' fisica sportiva nella popolazione
anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;
h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle
persone anziane con pregresse condizioni di disabilita', al fine di
promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla
comunita', anche con l'ausilio del servizio civile universale,
assicurando loro i livelli di qualita' di vita raggiunti e la
continuita' con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi
assistenziali gia' in atto, nei limiti delle compatibilita'
finanziarie di cui alla presente legge;
i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di
benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o
non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella
loro cura, mediante un'allocazione piu' razionale ed efficace delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilita' dei
sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti
nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle
infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati ed
evidenze generati dai cittadini, nonche' dati risultanti da indagini,
studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore;
m) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialita', di
residenzialita' temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di
vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (cohousing), nei
limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge.
3. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Comitato interministeriale per le politiche in favore della
popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il
coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali
in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle
politiche per la presa in carico delle fragilita' e della non
autosufficienza. In particolare, il CIPA:
a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali
e le associazioni di settore nonche' le associazioni rappresentative
delle persone in condizioni di disabilita', il «Piano nazionale per
l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle
fragilita' nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per
l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza
nella popolazione anziana», che sostituisce il Piano per la non
autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono
adottati i corrispondenti piani regionali e locali;
b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di
regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h),
numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le
competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti
alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di
servizio, con i LEA;
c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i
soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e
degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un
sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione
continuativa delle attivita' svolte e dei servizi e delle prestazioni
resi;
d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per l'invecchiamento
attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella
popolazione anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la cura
della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione
anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione
sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle
azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate, che e'
trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi
delegato.
4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'
composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per le
disabilita', per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le
autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso
partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le
modalita' di funzionamento e l'organizzazione delle attivita' del
CIPA.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul
proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n.
202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il comma 29 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.
«29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome».
- Si riporta il comma 792 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina
di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati».
- Per l'art. 2, comma 2, lett. h) della legge 22
dicembre 2021, n. 227 si veda nelle note all'art. 1.