IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993  n.
412; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali.»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  recante  «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria.»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune.»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie  per  l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di  personale
medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio
sanitario nazionale; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
consentire agli uffici competenti di gestire in modo  ottimale  tutte
le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale  introdotte  con
la legge di bilancio per il 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  salute,
di concerto con i Ministri delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas 
 
  1.  Per  il  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  le  agevolazioni
relative  alle  tariffe  per  la  fornitura  di   energia   elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati  ed  ai
clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41  del  18  febbraio
2008, e la compensazione per la fornitura  di  gas  naturale  di  cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sulla base del valore ISEE di cui all'articolo  1,  comma  17,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita'  di
regolazione per energia reti e  ambiente,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dalla medesima Autorita'  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197,  nel  limite
di 400 milioni di euro. 
  2. Dal secondo trimestre 2023  e  fino  al  31  dicembre  2023,  le
agevolazioni relative alle  tariffe  di  cui  all'articolo  3,  comma
9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
sulla base dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel  limite  di  5
milioni di euro. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  405  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con  riferimento
all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro  il  31  maggio  2023  la
relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4,  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
con legge 27 aprile 2022, n. 34.