Art. 2 
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                  secondo trimestre dell'anno 2023 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023. 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78  milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
  4. In considerazione della riduzione dei prezzi  del  gas  naturale
all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C 
applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi  all'anno
sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura  pari
al 35% del valore applicato nel  trimestre  precedente.  Le  aliquote
delle componenti tariffarie relative agli  altri  oneri  generali  di
sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo
trimestre 2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati  in  280  milioni  di
euro per l'anno 2023 si provvede  ai  sensi  dell'articolo  24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.