Art. 3 Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati 1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale e' riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalita' applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.