Art. 3 
 
     Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati 
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  da  adottare
in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU,  a
decorrere dal 1° ottobre e fino  al  31  dicembre  2023,  ai  clienti
domestici residenti diversi da quelli titolari di  bonus  sociale  e'
riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in
base alle zone climatiche definite dall'articolo 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei  prezzi
giornalieri del gas  naturale  sul  mercato  all'ingrosso  superi  la
soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si
applica anche per il mese di dicembre. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base  delle  indicazioni  di  cui  al
predetto decreto, l'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente  definisce  le  modalita'  applicative  e  la   misura   del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo  24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.