Art. 4 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale 
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  di  sostegno
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al  30  giugno  2023,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui
all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto  delle
imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento
superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale
compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20
per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica
acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel   secondo   trimestre
dell'anno  2023.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  anche  in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al primo periodo e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  secondo
trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per  kWh
di energia  elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'  calcolato  con
riferimento alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo
al prezzo convenzionale  dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,
relativa al  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  del  prezzo  unico
nazionale dell'energia elettrica. 
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10  per  cento
della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed
effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo
trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte  e  degli  eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo
trimestre dell'anno 2019. 
  4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel
secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi  energetici  diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal  Gestore  dei  mercati  energetici,  abbia  subito  un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
  5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei
maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo  trimestre  solare  dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  Gestore  dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
  6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel  primo  trimestre  2019,  il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo  per  il
quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,  su  sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono  riportati  il  calcolo
dell'incremento di costo della componente  energetica  e  l'ammontare
del credito d'imposta spettante per il  secondo  trimestre  dell'anno
2023.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  definisce  il  contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata ottemperanza da parte del venditore. 
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal
cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  1.348,66
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24. 
  10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.