Art. 5 
 
  Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo 
 
  1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del
29 dicembre 2022, n. 197,  non  concorrono  alla  determinazione  del
reddito complessivo relativo al  periodo  di  imposta  antecedente  a
quello in corso al 1°  gennaio  2023  gli  utilizzi  di  riserve  del
patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o  vincolate  a
copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo  109,  comma
4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui  Redditi  nel  testo
previgente  alle  modifiche  apportate  dall'articolo  1,  comma  33,
lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite  del
30 per cento del  complesso  delle  medesime  riserve  risultanti  al
termine dell'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°  gennaio
2022. 
  2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del  patrimonio
netto  dal  reddito  complessivo  relativo  al  periodo  di   imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  devono  parimenti
essere esclusi  dal  calcolo  della  media  dei  redditi  complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno  concorso  al  reddito  nei  suddetti  quattro  periodi  di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel  periodo  di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  404
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.