Art. 5 Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo 1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.