Art. 6 
 
                       Tassazione agroenergia 
 
  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai  fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di  energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423  dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti  indicati  dal
secondo periodo del medesimo comma la componente  riconducibile  alla
valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota
incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio  di  cessione
dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione  dell'articolo  19  del  DM  6
luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  4,32
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.