Art. 6 Tassazione agroenergia 1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.