Art. 7 
 
Disposizioni in materia di agevolazioni  fiscali  per  interventi  di
                        risparmio energetico 
 
  1. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico si  considera  ammessa
ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della  quale
sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile,
ai sensi delle disposizioni che  lo  regolano,  con  le  agevolazioni
fiscali. In ogni  caso  la  somma  dell'agevolazione  fiscale  e  del
contributo  non  deve  eccedere  il  100%  della  spesa   ammissibile
all'agevolazione o al contributo.  La  disposizione  si  applica  con
riferimento ai contributi istituiti alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.