Art. 7 Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico 1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.