Articolo 3. 
 
                 Principio dell'accesso al mercato. 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  favoriscono,
secondo le modalita' indicate dal codice, l'accesso al mercato  degli
operatori economici nel rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  di
imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita' e  trasparenza,
di proporzionalita'.