Articolo 5. 
 
        Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. 
 
  1. Nella  procedura  di  gara  le  stazioni  appaltanti,  gli  enti
concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel
rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. 
  2.   Nell'ambito   del   procedimento   di   gara,   anche    prima
dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico
sul  legittimo  esercizio  del  potere  e   sulla   conformita'   del
comportamento amministrativo al principio di buona fede. 
  3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso  di  terzi  o  in
autotutela,   l'affidamento   non   si   considera   incolpevole   se
l'illegittimita' e' agevolmente rilevabile  in  base  alla  diligenza
professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in  cui  non  spetta
l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento e' limitato ai
pregiudizi  economici  effettivamente  subiti  e  provati,  derivanti
dall'interferenza   del   comportamento   scorretto   sulle    scelte
contrattuali dell'operatore economico. 
  4. Ai fini dell'azione  di  rivalsa  della  stazione  appaltante  o
dell'ente concedente condannati al risarcimento del  danno  a  favore
del terzo pretermesso, resta  ferma  la  concorrente  responsabilita'
dell'operatore   economico   che   ha   conseguito   l'aggiudicazione
illegittima con un comportamento illecito.