Art. 11 
 
Disposizioni in materia di  servizio  di  pubblica  utilita'  1500  e
  salvaguardia   dei   livelli   occupazionali   necessari   al   suo
  funzionamento. 
 
  1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore  economico,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2023,  il  servizio  di  pubblica
utilita' «1500», affidato in outsourcing, ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  8
marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del  9
marzo 2020, e'  garantito  dal  Ministero  della  salute  secondo  le
medesime  modalita',  ove  compatibili,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400  per  l'anno
2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy; quanto ad euro 1.500.000,  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di parte corrente iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.