Art. 12 
 
Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale  per  il  cambiamento
                              climatico 
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Al  fine  di  consentire  una  piu'  efficace  partecipazione
italiana  agli  eventi  e  ai  negoziati  internazionali   sui   temi
ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale   nominano   l'inviato
speciale per il cambiamento climatico. 
    2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui  al
comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei  alla
pubblica amministrazione e in possesso di  adeguata  professionalita'
ed esperienza per ricoprire l'incarico, e'  corrisposto  un  compenso
determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo  23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  comunque  nel
limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si  tratti  di  un
dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica  amministrazione  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
e' collocato presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o  altra
analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per  tutta  la  durata
del  collocamento  un  numero  di  posti  nella  dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. L'inviato di cui al comma  1,  anche  se  estraneo  alla
pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La  durata
dell'incarico e' fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma  2,
terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata da parte  dei  Ministri
dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  per  cessazione   del   rapporto
fiduciario o di dimissioni dell'inviato.». 
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e'  autorizzata,
per la corresponsione del compenso, la  spesa  di  238.380  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024  e
2025 e' autorizzata, altresi', la spesa di 110.000 euro per gli oneri
di  missione.  Alla   relativa   copertura   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025,  nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della  sicurezza
energetica.