Art. 13 
 
Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
  energetica di personale di ENEA e ISPRA per attivita' di  interesse
  comune 
 
  1. All'articolo 17-septies, comma 1,  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Al  fine  di
rafforzare le attivita' volte al raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per  le
nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente  di
trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori  ruolo  o
in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «della  transizione  ecologica»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a  decorrere  dal  24
giugno 2021» sono soppresse.