Art. 13 Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attivita' di interesse comune 1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse.