Art. 14 
 
Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione  finalizzate  al
  potenziamento della capacita' amministrativa delle  amministrazioni
  centrali 
 
  1. All'articolo  30  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 25 e' istituita,  presso  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unita'  di
missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono  assegnati
due dirigenti di  livello  non  generale.  L'Unita'  di  missione  e'
coordinata dal dirigente di livello generale gia'  individuato  quale
coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo  25,  comma
2. L'Unita' di missione e' composta dal personale di cui all'articolo
1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»; 
    b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
      «1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma  1-bis  svolge  la
propria attivita' anche con il supporto delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la
trasparenza  dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee   misure
informatiche.». 
  2. I due dirigenti di livello non  generale  di  cui  al  comma  1,
lettera a), assegnati all'Unita' di  missione  attrazione  e  sblocco
degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1. 
  3. Fino al 31 dicembre  2026  e'  istituita,  presso  la  Direzione
generale della comunicazione e dei rapporti europei e  internazionali
del Ministero della salute, una  struttura  di  missione  di  livello
dirigenziale non generale,  denominata  Unita'  per  la  cooperazione
internazionale a tutela del diritto alla salute  a  livello  globale.
All'Unita'  sono  assegnati  un  dirigente  sanitario,  un  dirigente
amministrativo e due unita' di personale non dirigenziale  inquadrate
nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della
salute, cosi' come indicate  nella  tabella  A  dell'Allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unita'  fornisce
supporto  tecnico  in  ambito  sanitario  ai  progetti   dell'Agenzia
italiana per la cooperazione  allo  sviluppo  (AICS)  e  coordina  le
attivita' di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione
di linee strategiche sulla salute globale a sostegno  della  politica
di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in
ambito sanitario e le  linee  strategiche  della  politica  sanitaria
internazionale dell'Italia. 
  4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole da: «e'  autorizzato,  per  l'anno
2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti  non  sanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato, per gli  anni  2021,
2022, 2023 e 2024, ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi  pubblici,  anche  su  base
regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10
veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da  imputare  all'aliquota  dei
dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico  sanitario,  1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale,  da
imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unita'  dirigenziali
non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unita' di dirigenti
sanitari». 
  5. Al fine di rafforzare le  capacita'  di  supporto  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  l'Istituto  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) puo' istituire, fino al 31
dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione,  un'apposita
unita'  di   missione   di   livello   dirigenziale   generale.   Per
l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale  e'
autorizzata la spesa di euro  107.317  per  l'anno  2023  e  di  euro
214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  6. L'ISPRA conferisce gli incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6-quater,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente  sulla  base  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia  di
cui alla tabella 26 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al
primo periodo non puo' superare il 31 dicembre 2026.