Art. 15 
 
Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la  rideterminazione   degli
  organici delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili
  del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni  in  materia  di
  personale  appartenente  alla  Polizia  di  Stato  e  alla  Polizia
  penitenziaria 
 
  1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di
Stato: 
    a)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 3, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    b)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 4, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    c)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 5, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    d) secondo le modifiche delle dotazioni  organiche  di  cui  alle
lettere a), b) e c), e' conseguentemente  rielaborato,  entro  l'anno
2023,  il  piano  programmatico   pluriennale   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
  2. Alle Questure di  Ancona,  L'Aquila,  Perugia  e  Potenza,  sono
preposti, con funzioni di questore, dirigenti  generali  di  pubblica
sicurezza,  nell'ambito  della  relativa  dotazione  organica,   come
modificata dal comma 1, lettera a). 
  3. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sono apportate, in  relazione  al  comma  2,  le
necessarie modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22
marzo 2001, n. 208. Il  medesimo  regolamento  prevede,  con  effetto
dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni  di
cui allo stesso comma 2. 
  4. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  la  Polizia  di   Stato   e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  302  unita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita'  nella  carriera
dei funzionari di polizia, qualifica di commissario; 
    b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8  unita'  nella  carriera
dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario  tecnico,
di cui n. 3 unita' del ruolo ingegneri, n. 3 unita' del ruolo  fisici
e n. 2 unita' del ruolo psicologi; 
    c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita' nel ruolo  degli
ispettori tecnici; 
    d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
ispettori che espletano funzioni di polizia; 
    e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; 
    f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel  ruolo  degli
agenti e assistenti tecnici; 
    g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; 
    h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; 
    i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia. 
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  4,
pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023,  pari  a  euro  8.634.295  per
l'anno 2024, pari a euro 9.883.009  per  l'anno  2025,  pari  a  euro
13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per  l'anno  2027,
pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a  euro  22.685.985  per
l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per  l'anno  2032,
pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a  euro  24.010.181  per
l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per  l'anno  2037,
pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa  fronte  ai  sensi
del comma 22. 
  6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per
l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040
per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno  2027,  pari  a  euro
783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari  a
euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900  per  l'anno  2031,
pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400  per  l'anno
2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a  euro  668.400  per
l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900
per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a  decorrere  dal  2038,  si  fa
fronte ai sensi del comma 22. 
  7. Per le esigenze di potenziamento degli  organici  dell'Arma  dei
carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 800: 
      1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «30.975 unita'»; 
      2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «60.959 unita'»; 
    b) all'articolo 829, comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: «94  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «124 unita'»; 
      2) la lettera b-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b-bis)
ispettori: 103»; 
      3) dopo la lettera b-bis), e'  aggiunta  la  seguente:  «b-ter)
appuntati e carabinieri: 3». 
  8. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  l'Arma  dei  carabinieri  e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  371  unita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella  categoria
ufficiali, ruolo tecnico; 
    b) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  27  unita'  nel  ruolo
ispettori del contingente per la tutela della salute; 
    c) non prima del  1°  settembre  2023,  n.  3  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; 
    d) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  19  unita'  nel  ruolo
ispettori; 
    e) non prima del 1° settembre  2023,  n.  306  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri. 
  9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di  cui  al
comma 8,  pari  a  euro  2.811.991  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per  l'anno  2025,
pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a  euro  17.421.576  per
l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per  l'anno  2030,
pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a  euro  18.557.289  per
l'anno 2032, pari a euro 18.642.097  a  decorrere  dal  2033,  si  fa
fronte ai sensi del comma 22. 
  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 8, pari a euro 865.434 per l'anno 2023, pari a euro  259.700
a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della
guardia di finanza: 
    a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
      «1-quater. A decorrere dal  1°  gennaio  2023,  la  consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.»; 
    b)  al  fine  di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia
di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24
unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  12. Per incrementare i servizi di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto delle  attivita'  criminali,  il  Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
un contingente massimo di complessive  289  unita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri; 
    b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri; 
    c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri; 
    d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri. 
  13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro  3.070.518
per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari  a  euro
9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026  per  l'anno  2027,
pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a  euro  12.955.416  per
l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per  l'anno  2032,
pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a  euro  14.130.833  per
l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
13.762.422 per l'anno 2036, pari a euro 13.678.395  a  decorrere  dal
2037, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  14. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959
per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno  2025,  pari  a  euro
356.050 per l'anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si
fa fronte ai sensi del comma 22. 
  15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al  decreto
legislativo 21 maggio  2000,  n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il capo II, e' inserito il seguente: 
      «Capo II-bis. 
      Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria 
      Art.  19-bis  (Carriera  dei  medici  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria) - 1. La carriera  dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: 
        a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di
formazione; 
        b) medico principale; 
        c) medico capo; 
        d) medico superiore; 
        e) primo dirigente medico; 
        f) dirigente superiore medico. 
      2.  La  dotazione  organica  e'  fissata  nella  tabella  D-bis
allegata al presente decreto. 
      3. Il trattamento economico del personale  della  carriera  dei
medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta
i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
e 6 del decreto legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  secondo  la
tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto. 
      4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso
di formazione iniziale, la progressione in carriera,  l'aggiornamento
professionale,  la  formazione   specialistica   e   la   regolazione
dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate,  nel  rispetto
del  principio  di  equiordinazione  del  personale  delle  Forze  di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute. 
      Art. 19-ter (Attribuzioni  dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria) - 1. I medici  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma,  lettera
z), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  indipendentemente  dal
diploma di  specializzazione  di  cui  sono  in  possesso,  hanno  le
seguenti attribuzioni: 
        a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei
candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai   ruoli   della   polizia
penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale,  della  persistenza
dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; 
        b)  provvedono  all'assistenza  sanitaria   e   di   medicina
preventiva del personale della polizia penitenziaria; 
        c)  svolgono  attivita'  di  medico   competente   ai   sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  ed
attivita'    di     vigilanza     nell'ambito     delle     strutture
dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del
medesimo decreto; 
        d)  svolgono   attivita'   di   vigilanza   in   materia   di
manipolazione, preparazione e distribuzione  di  alimenti  e  bevande
nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,  ferme  restando  le
attribuzioni  riservate  in   materia   ad   altri   soggetti   dalla
legislazione vigente; 
        e) fermo restando le previsioni di cui  all'articolo  56  del
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443,  e  le  attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti  dalla  legislazione  vigente,
rilasciano certificazioni  di  idoneita'  psicofisica  anche  con  le
stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate  e  del
settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; 
        f) provvedono all'istruttoria  delle  pratiche  medico-legali
del  personale  della  polizia  penitenziaria  e  fanno  parte  delle
Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono  prese  in  esame
pratiche relative a personale appartenente  ai  ruoli  della  polizia
penitenziaria; 
        g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti  di
istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia
penitenziaria attivita' didattica nel settore di competenza. 
      2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo
di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche  di  sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale  di  polizia  giudiziaria
fino alla qualifica di primo dirigente medico. 
      3. I medici del Corpo  di  polizia  penitenziaria  svolgono  le
proprie attribuzioni  presso  articolazioni  centrali  o  periferiche
dell'Amministrazione. Con provvedimento  del  capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate  le  funzioni  da
attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite. 
      4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma
1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo'  stipulare
convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e  con
singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»; 
    b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis  e  D-ter  di
cui agli allegati 6 e  7,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto. 
  16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  15,
capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro  178.000  per  l'anno
2023 e pari a euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, si  fa  fronte
ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica  del
ruolo  dei  medici  del  Corpo  della  polizia   penitenziaria   come
rideterminata ai sensi delle  lettere  a)  e  b)  del  comma  15,  il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato  in  deroga
ai   limiti   delle   facolta'   assunzionali    dell'amministrazione
penitenziaria previste  dalla  normativa  vigente,  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita'  nella  qualifica
di medico; 
    b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita'  nella  qualifica
di medico; 
    c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita'  nella  qualifica
di medico; 
    d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita' nella qualifica di
medico. 
  17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023,  pari
a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro  3.381.262  per  l'anno
2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari  a  euro  5.485.630
per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari  a  euro
5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro  5.598.493  per  l'anno  2030,
pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031,  pari  a  euro  6.266.675  per
l'anno 2032, pari a euro 6.272.727  per  l'anno  2033,  pari  a  euro
6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro  6.446.629  per  l'anno  2035,
pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036,  pari  a  euro  7.769.140  per
l'anno 2037, pari a euro 7.839.726  per  l'anno  2038,  pari  a  euro
7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro  7.968.337  per  l'anno  2040,
pari a euro 8.583.900 per  l'anno  2041,  pari  a  euro  8.594.481  a
decorrere dal 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  18. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500  per  l'anno  2023,
pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a  euro  49.725  per  l'anno
2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari  a  euro  80.925  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per  l'anno
2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal  2036  al  2039,
pari a euro 104.025 per l'anno 2040, pari a euro 99.450  a  decorrere
dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  19. Al fine di incrementare i  servizi  di  soccorso  pubblico,  di
prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi: 
    a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  di  un  contingente  massimo  di  616
unita', come di seguito indicato: 
      1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di  cui  110
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del  fuoco,  100
unita' nel ruolo dei capi squadra e capi  reparto,  30  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori  antincendi,  66  unita'
nelle    qualifiche    iniziali    dei    ruoli    degli    ispettori
tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale  del  ruolo
dei direttivi che  espletano  funzioni  operative,  80  unita'  nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1
unita' nella qualifica di dirigente generale  proveniente  dai  ruoli
dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero  dei  dirigenti
tecnico-professionali; 
      2) non prima del 1° gennaio 2026, n.  169  unita',  di  cui  12
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei  piloti  di  aeromobile
vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50  unita'
nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli del ruolo degli  ispettori  tecnico-professionali,
29  unita'  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli   ispettori
antincendio,  7  unita'  nelle  qualifiche  iniziali  dei  ruoli  dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione
di un corrispondente numero di unita' del  ruolo  dei  direttivi  che
espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica  iniziale  del
ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale  riduzione
di un  corrispondente  numero  di  unita'  del  ruolo  dei  direttivi
tecnico-professionali,  1  unita'  nella   qualifica   di   dirigente
superiore del ruolo dei dirigenti che espletano  funzioni  operative,
con contestuale riduzione  di  1  unita'  nella  qualifica  di  primo
dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella  qualifica  di
dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7  unita'  nella
qualifica  di   dirigente   superiore   dei   ruoli   dei   dirigenti
tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente
numero   di   unita'   nella    qualifica    di    primo    dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di  dirigente
superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e  196
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    b) in conseguenza delle assunzioni di cui  alla  lettera  a),  la
dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata  di  un  numero
corrispondente di unita'; 
    c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005,  n.  217,  dopo  le  parole:  «Dirigenti  con  funzioni
operative»  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   «e   funzioni
tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di  funzione»  nella
declaratoria relativa alla  qualifica  di  dirigente  generale,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Comandante  dei  vigili  del
fuoco di Roma.»; 
    d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  possono
applicarsi   anche   al   personale   del   ruolo    dei    dirigenti
tecnico-professionali,  in  relazione  alle   specifiche   competenze
svolte,  ai  fini  dell'attribuzione   dell'incarico   di   direttore
centrale.»; 
    e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il  70  per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016  e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300  posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero  dell'interno  n.  34  del  21  febbraio  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del  25
febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso  alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge
27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    f) per il personale che espleta funzioni  specialistiche  di  cui
alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento
nella dotazione organica  delle  qualifiche  iniziali  di  pilota  di
aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco  avviene,   prioritariamente,   mediante   concorso   pubblico,
rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  33  e  34  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    g) qualora ad esito  delle  procedure  concorsuali  di  cui  alla
lettera  f)  risultino  posti  vacanti,  l'accesso  alle   qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di
aeromobile  vigile  del  fuoco  puo'  avvenire   mediante   procedura
selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel  limite
della  dotazione  organica,  l'assunzione   straordinaria,   con   le
decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),  numero  2),  di  un   numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco; 
    h) la copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero  2),
avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi  dell'articolo
35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  Conseguentemente
e' autorizzata, nel limite  della  dotazione  organica,  l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),  numero  2),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco; 
    i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera a), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
    l) le assunzioni  straordinarie  nelle  qualifiche  iniziali  dei
ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui  alla  lettera  a)
avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste  dagli  articoli
78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.
Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  i  contingenti  relativi  ai
rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,  nel  limite
della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla  lettera  a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli operatori e degli assistenti; 
    m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di
cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e'
autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco; 
    n) e' inoltre autorizzata,  non  prima  del  1°  settembre  2023,
l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
di un contingente massimo di  404  unita'  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui 136  unita'  nella  qualifica  iniziale  del
ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella  qualifica  iniziale  del
ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale
del  ruolo  degli  ispettori  logistico-gestionali,  8  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60  unita'
nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli   operatori   e   degli
assistenti; 
    o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto
del Ministero dell'interno n. 34 del  21  febbraio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16  del  25  febbraio
2022, e, per  il  rimanente  30  per  cento,  mediante  ricorso  alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge
27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera n), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
    q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli  ispettori  logistico-gestionali,  di  cui  alla  lettera   n),
avvengono per  128  unita'  mediante  concorso  pubblico  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso  interno  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo
degli operatori e degli assistenti; 
    r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori  informatici,  di  cui  alla  lettera  n),  avvengono
secondo le modalita' di  cui  agli  articoli  91  e  94  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
per il contingente relativo al concorso  interno,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera  n),  di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti. 
  20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 19, pari a  euro  13.867.218  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per  l'anno  2025,
pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a  euro  54.215.381  per
l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per  l'anno  2030,
pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a  euro  55.906.449  per
l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per  l'anno  2033,  pari  a  euro
56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per  l'anno  2035,
pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036, si fa  fronte  ai  sensi
del comma 22. 
  21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 19, pari a euro 1.052.110  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari  a
euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal
2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1  a
21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023,  a  euro  74.423.179  per
l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025,  a  euro  100.364.542
per  l'anno  2026,  a  euro  108.238.994  per  l'anno  2027,  a  euro
114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per  l'anno  2029,  a
euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031,
a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a  euro  121.617.150  per  l'anno
2033, a euro 121.828.429 per l'anno  2034,  a  euro  121.759.052  per
l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a  euro  123.174.795
per  l'anno  2037,  a  euro  123.272.066  per  l'anno  2038,  a  euro
123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per  l'anno  2040,  a
euro  124.019.165  per  l'anno  2041,  a  euro  124.029.746  annui  a
decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197. 
  23. All'articolo 61, comma 1, del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267»
sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti  di  cui  all'articolo
10, comma 1, lettere a) e c), del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235». 
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
      1) al primo comma, le parole: «dai sindacati  di  polizia  piu'
rappresentativi della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalle   articolazioni   provinciali   dei   sindacati   di   polizia
rappresentativi sul piano nazionale»; 
      2) al terzo comma, la parola: «piu'» e' soppressa; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al quarto comma, alla  lettera  c),  la  parola:  «piu'»  e'
soppressa; 
      2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati
di  polizia  piu'  rappresentativi  sul   piano   provinciale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  articolazioni  provinciali  dei
sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale». 
  25. Al fine di potenziare il Servizio  sanitario  del  Corpo  della
guardia di finanza, e'  autorizzata  per  l'anno  2023,  l'assunzione
straordinaria di complessive 10  unita'  di  ispettori  del  medesimo
Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel  2027,
576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel  2030,
582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui  a
decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di  euro  24.000
per l'anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024. 
  26. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  29,  le  assunzioni
straordinarie  di  cui  al  comma  25  avvengono,  con  il  grado  di
maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale
sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle  armi,  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) eta' non superiore ad anni 28; 
    b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  di  una
laurea   triennale   abilitante   all'esercizio   delle   professioni
sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste  dal  bando  di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione  al  relativo  albo
professionale. 
  27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono: 
    a)  nominati  marescialli  con  anzianita'   relativa   stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria  finale  di  concorso,  con
decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo  dopo  i
parigrado del contingente di appartenenza in possesso della  medesima
anzianita' giuridica di grado; 
    b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita'  relativa
e'  rideterminata  nell'ordine  della  graduatoria  finale,  con   la
decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del  Comandante
generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e
le modalita'  di  svolgimento  del  corso,  ivi  inclusi  i  relativi
programmi didattici,  nonche'  la  disciplina  dei  casi  di  mancato
superamento del medesimo corso; 
    c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera  b),  allo
svolgimento di incarichi propri  del  Servizio  sanitario  del  Corpo
della  guardia  di  finanza,  con  vincolo  di  impiego,  presso   le
articolazioni del medesimo Servizio sanitario. 
  28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale  arruolato
ai  sensi  del  comma  25  del  presente   articolo,   collocato   in
soprannumero agli  organici  del  ruolo  ispettori  del  Corpo  della
guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di  pubblica
sicurezza e in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b),  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  il  medesimo  personale
contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza  dalla  data
di arruolamento. 
  29. Si applicano,  ove  non  diversamente  stabilito  dal  presente
articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori  del
Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo  n.  199
del 1995. 
  30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita'  del  Corpo
della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto
legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«venticinque unita'»; 
    b) le parole  «531.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«790.000 euro». 
  31. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  19,  al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati; 
    b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni operative  e'  ridotta  di  trenta  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative  e'
incrementata di trenta unita' nella qualifica di primo dirigente; 
      2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni logistico-gestionali  e'  ridotta  di  sedici  unita'  e  la
dotazione organica del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
logistico-gestionali e' incrementata di sedici unita' nella qualifica
di primo dirigente; 
      3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e la  dotazione  organica
del  ruolo  dei  dirigenti  che  espletano  funzioni   sanitarie   e'
incrementata di sei unita' nella qualifica di primo dirigente; 
      4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni informatiche  e'  ridotta  di  tre  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni  informatiche
e' incrementata di tre unita' nella qualifica di primo dirigente; 
    c) alla tabella B, alla colonna  «incarichi  di  funzione»  nella
declaratoria   relativa   alla   qualifica   di    primo    dirigente
logistico-gestionale,  le  parole:   «nell'ambito   delle   direzioni
regionali  o  interregionali  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e  della  difesa  civile  di  particolare  rilevanza,»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 
  32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
97, il comma 20 e' soppresso. 
  33. Le disposizioni di  cui  ai  commi  31  e  32  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2023. 
  34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la spesa  di  euro
1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024  all'anno
2026, di euro 3.804.897  per  l'anno  2027  e  di  euro  3.810.062  a
decorrere dall'anno 2028. 
  35. Le risorse destinate alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma  6-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
sono incrementate di 450.000 euro per  l'anno  2023  e  900.000  euro
annui a decorrere dal 2024, fermo restando  il  contingente  previsto
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo  2016,
n. 104. 
  36. Agli oneri derivanti  dai  commi  25,  30,  31  e  35,  pari  a
2.874.175 euro per l'anno  2023,  5.515.528  euro  per  l'anno  2024,
5.526.642 euro per l'anno  2025,  5.537.756  euro  per  l'anno  2026,
5.548.172 euro per l'anno  2027,  5.553.337  euro  per  l'anno  2028,
5.553.337 euro  per  l'anno  2029,5.553.337  euro  per  l'anno  2030,
5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528
euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756  euro
per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337  euro  per
l'anno 2028, 4.645.337 euro  per  l'anno  2029,  4.645.337  euro  per
l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui  a
decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234
e, quanto a 474.000 euro per l'anno  2023  e  908.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro  per  l'anno  2023  e
900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento  del
Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000  euro  per  l'anno
2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.