Art. 16 
 
Disposizioni per il potenziamento del ruolo  direttivo  e  del  ruolo
               degli ispettori della Polizia di Stato 
 
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono sostitute  dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»; 
    b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) all'alinea, le parole: «,  pari,  complessivamente,  a  euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2024»; 
      3) alla lettera b), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dall'anno
2023»; 
      4) alla lettera c), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «a
decorrere dall'anno 2023»; 
      5)  alla  lettera  d),  le  parole:  «per  l'anno  2032»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»; 
      6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031  e
2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2031».