Art. 16 Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono sostitute dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»; b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse; 2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»; 3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»; 4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»; 5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»; 6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2031».