Art. 18 
 
Disposizioni relative al fondo anticipazioni di  liquidita'  e  altre
            disposizioni in materia di enti territoriali 
 
  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono
soppresse,  le  parole:  «rendiconto  2022»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «rendiconto 2023» e le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    c) al comma 6-quinquies,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2023»,   le   parole:
«dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»; 
    d) al comma 6-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Il comma 6-quinquies si  applica,  altresi',  agli  enti  locali  in
occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione  del
rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma
11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il
31 dicembre 2024.». 
  2. Il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di
cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
e' ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8  marzo  2023  nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le  regioni  a
statuto ordinario regolano in via  definitiva  i  reciproci  rapporti
finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle
perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19
secondo le modalita'  previste  nel  medesimo  Accordo.  Rispetto  ai
suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non  sono  tenute  ad
effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli  previsti
dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge  del  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n.  77,  e  lo  Stato  non  e'  tenuto  a  ulteriori  forme  di
compensazione finanziaria nei confronti di tali enti. 
  4. Le  risorse  ricevute  dalle  regioni  a  statuto  ordinario  in
attuazione del comma 3  sono  vincolate  al  ripiano  anticipato  del
disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi
delle aziende del servizio sanitario regionale.