Art. 19 
 
          Disposizioni in materia di trattamenti accessori 
 
  1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori  del  personale
del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  143,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  55  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30  dicembre
2021, n.  234.  La  consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del
personale delle aree di cui  al  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale del Comparto funzioni  centrali  per  il
triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca  di
cui  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementato di  2
milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno  2024
e  3  milioni  di  euro   a   decorrere   dall'anno   2025   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. La consistenza del Fondo premialita' e condizioni di lavoro  del
personale  appartenente  ai  ruoli  non   dirigenziali   dell'Agenzia
nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)  di  cui  al
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita' per  il
triennio 2019-2021, e' incrementata, a decorrere dall'anno  2023,  di
2.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3.  Fermo  restando  quanto   disposto   dall'articolo   7,   comma
31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
le risorse finanziarie  afferenti  la  contrattazione  del  personale
proveniente  dalle  soppresse  Agenzia  autonoma  per   la   gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per
la  pubblica  amministrazione  locale  confluite,   anche   ai   fini
dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del  citato  decreto-legge
n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione  integrativa
del  personale  dirigenziale  e  non   dirigenziale   del   Ministero
dell'interno possono essere destinate, con i criteri e  nella  misura
previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa,   al
predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna  delle
amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies,
del decreto-legge n.  78  del  2010.  .  In  caso  di  riduzione  del
personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui
al periodo precedente confluiscono  per  la  parte  corrispondente  a
favore di tutto il personale del Ministero dell'interno. 
  4. A decorrere dall'anno 2023 al  personale  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  appartenente  alle  aree  previste   dal   sistema   di
classificazione professionale ad  essi  applicabile  e'  riconosciuta
l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti  al  personale
del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate
secondo i criteri stabiliti dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  2019-2021  -  comparto  Funzioni  centrali.  Per  lo   stesso
personale e con  la  decorrenza  di  cui  al  precedente  periodo  il
differenziale stipendiale previsto dall'articolo  52,  comma  4,  del
citato contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  e'  rideterminato
considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione
spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste
alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234. 
  5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione»  a  «della
didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto  di
quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse. 
  6. A decorrere dall'anno 2023 la quota  del  trattamento  economico
fondamentale  di  cui  all'articolo  28  del   Contratto   collettivo
nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento
annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi  degli  oneri  riflessi  a
carico  dell'amministrazione.  Con   la   medesima   decorrenza,   la
corrispondente quota rientra nella  disponibilita'  del  Fondo  unico
della Presidenza, in deroga all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente
comma non si  estendono  alle  categorie  di  personale  a  cui  sono
riconosciuti i trattamenti economici accessori  del  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  fatta  eccezione  per  il
personale di cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  7. Ferma restando la costituzione del fondo  per  il  finanziamento
della retribuzione di posizione  e  di  risultato  del  personale  di
livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri secondo le modalita' definite dalle disposizioni legislative
e contrattuali di riferimento, anche in relazione a  quanto  previsto
dall'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  al
fine di assicurare adeguati livelli di  valorizzazione  del  medesimo
personale, il predetto fondo e' incrementato,  in  deroga  ai  limiti
stabiliti dall'articolo 23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e  a  decorrere
dall'anno 2024 di euro 2.000.000, comprensivi degli oneri riflessi  a
carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma
non si estendono alle categorie di personale a cui sono  riconosciuti
i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, fatta  eccezione  per  il  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 303. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495  per
l'anno  2023  e  a  euro  3.862.482  a  decorrere   dall'anno   2024,
comprensivi degli effetti indotti sul personale di  cui  all'articolo
9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.