Art. 2 
 
     Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «8-bis. Presso il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  pubblico  con  il  compito  di  promuovere  lo
sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative  di  indirizzo
in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione  e
valutazione  della  performance,  formazione  e  valorizzazione   del
capitale umano, nonche' di  garantire  la  piena  applicazione  delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita'  degli  adempimenti
richiesti dai piani  non  inclusi  nel  Piano,  anche  con  specifico
riguardo  all'impatto  delle   riforme   in   materia   di   pubblica
amministrazione.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definiti  la
composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione  e
al funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Ai
componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di
presenza,  rimborsi   di   spesa,   o   altri   emolumenti   comunque
denominati.». 
  2. Sono abrogati: 
    a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015,  n.
124; 
    b) l'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 2016, n. 105.