Art. 20 
 
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle
                               finanze 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1,  2  e
2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  quelli  di  cui
all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16  giugno  2022,  n.
68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022,  n.  108,
nonche'  quelli  riferiti  alle  attivita'  di  audit  dei  programmi
cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel
caso in cui le procedure di nomina sono avviate  prima  dell'adozione
del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  purche'  in
conformita' ai  compiti  e  all'organizzazione  del  Ministero  e  in
coerenza con le predette disposizioni. 
  2.  Al  fine  di  dare  effettiva  applicazione  alle  disposizioni
contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  9,  comma  10,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi  7
e 11, del decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi  1-ter  e
1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n.  68,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  adeguata  in  misura
corrispondente  alle  autorizzazioni  ad   assumere   ivi   previste.
Dall'attuazione del presente comma  non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1,  comma  728,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  le  parole  «Ministro  dell'interno»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e
le parole «, da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,» sono soppresse.