Art. 20 Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze 1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonche' quelli riferiti alle attivita' di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni. 2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e' adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.