Art. 21 
 
Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione
                opzionale del massimale contributivo 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda  di  cui  al
primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o  entro
dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.». 
  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni  caso,  gli  effetti  delle
procedure attivate ai sensi dell'articolo 116,  commi  8  e  9  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio  2023  all'entrata  in
vigore del presente provvedimento.