Art. 22 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonche' per garantire il controllo analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unita' equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»; b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente»; c) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca». 3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c). 4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa. 5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non piu' di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto. 6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Il contingente di cui al comma 6, e' cosi' composto: a) due dirigenti, di cui uno di livello generale; b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia. 9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.