Art. 22 
 
Disposizioni in  materia  di  organizzazione  e  di  personale  della
                Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e  monitoraggio
nei confronti di enti pubblici, a fronte dei  contributi  concessi  e
degli interventi  finanziati,  nonche'  per  garantire  il  controllo
analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il  Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri  opera,  con
relativo  incremento  della  dotazione  organica  del  personale   di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un  contingente
di  personale  non  dirigenziale  di  dieci  unita'  equiparato  alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto,  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine e'
autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per  l'anno  2023  e  di
euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge  8  luglio  2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  «tre  membri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque membri»; 
    b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di  cui
e' componente e svolge le funzioni di amministratore  delegato»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «e   presiede   il   consiglio    di
amministrazione di cui e' componente»; 
    c)   il   quarto   periodo   e'    sostituito    dai    seguenti:
«L'amministratore delegato  e'  nominato  dall'autorita'  di  Governo
competente  in  materia  di  sport,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono  nominati,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti,  uno  dal  Ministro  della
salute, uno dal  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  uno  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca». 
  3. I componenti del consiglio di  amministrazione  in  carica  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  cessano   con
l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2,  lettera
c). 
  4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici  previsti
dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  dal  fondo
sviluppo e coesione  e  da  tutti  gli  altri  fondi  di  provenienza
nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata
a   fornire   supporto   tecnico   operativo   alle   amministrazioni
interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli
d'intesa. 
  5. Al  fine  di  assicurare  il  rafforzamento  delle  funzioni  di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle  politiche  e  degli
interventi adottati dal Governo in favore  della  famiglia,  anche  a
sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia
di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia  e
della pedopornografia, anche on line, lotta  al  cyberbullismo  e  di
attuazione e implementazione dell'assegno unico e  universale  per  i
figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non piu' di tre
uffici, inclusa la Segreteria  tecnica  di  cui  all'articolo  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108,  e  in
non piu' di sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata
la  medesima  Segreteria  tecnica.  Contestualmente,   la   dotazione
organica dei ruoli della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'
incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato  1
al presente decreto. 
  6.  Presso  il  Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del
Consiglio    dei    ministri    e'    istituita    una     segreteria
tecnico-amministrativa, composta da un contingente  di  personale  in
possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un
adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti  istituzionali
in materia di contrasto al  dissesto  idrogeologico  attribuiti  alla
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  7. Il contingente di cui al comma 6, e' cosi' composto: 
    a) due dirigenti, di cui uno di livello generale; 
    b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con corrispondente  incremento  della  dotazione
organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei
ministri.   All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine e'
autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per  l'anno  2023  e  di
euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri che  modifica  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288,  sono  adottati  i
decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport,  del
Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento  Casa
Italia. 
  9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  del  comparto  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018,
il Fondo unico della Presidenza  continua  a  essere  alimentato  dai
risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del  fabbisogno
complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma non derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti  dall'articolo
23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.