Art. 23 Disposizioni per la funzionalita' del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura. 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti ambiti di competenze: a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria; b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; c) coordinamento dei controlli all'importazione; d) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; e) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi; f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export; g) formazione, audit e comunicazione; h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).». b) all' articolo 18: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.». 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ed e' titolo preferenziale». c) all'articolo 19: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.». 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» e' sostituita dalle seguenti: «ed e' titolo preferenziale». d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC», del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la sezione denominata «Indici» e' sostituita dalla seguente: «INDICI: 1. Unita' per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria: Sub-unita' 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni; Sub-unita' 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze; Sub-unita' 1.3: Attivita' di Segreteria. 2. Unita' per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie: Sub-unita' 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie; Sub-unita' 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione; Sub-unita' 2.3: Organizzazione delle verifiche; Sub-unita' 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione; Sub-unita' 2.5: Partecipazione alle Unita' territoriali. 3. Unita' per il coordinamento dei controlli all'importazione: Sub-unita' 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attivita' in ambito nazionale; Sub-unita' 3.2: coordinamento attivita' istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte. 4. Unita' per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali: Sub-unita' 4.1: Coordinamento controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza Sub-unita' 4.2: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali. Sub-unita' 4.3: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite. 5. Unita' per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export: Sub-unita' 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali; Sub-unita' 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali. 6. Unita' per la formazione, gli audit e la comunicazione: Sub-unita' 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attivita' formative; Sub-unita' 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit. Sub-unita' 6.3: Predisposizione piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante. 7. Unita' per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi: Sub-unita' 7.1: tenuta dei registri varietali e e gestione della disciplina delle sementi; Sub-unita' 7.2: Coordinamento controlli ufficiali e certificazione delle sementi; 8. Unita' per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN): Sub-unita' 8.1: art. 53 reg 1107/2010 e PAN; Sub-unita' 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti. Attivita' amministrativa del Servizio fitosanitario centrale. Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unita' di personale (AM) impegnato nell'attivita' amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unita' da 1 a 8 Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unita' da 1 a 8.». 2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.), il Commissario del predetto Ente, e' autorizzato a procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge richiesti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.