Art. 23 
 
Disposizioni per la funzionalita' del servizio fitosanitario centrale
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste,  per  l'Ente  per  lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la
trasformazione  fondiaria  in  Puglia,  Lucania  ed  Irpinia  e   per
              l'imprenditoria giovanile in agricoltura. 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Servizio  fitosanitario  centrale  dispone  di  addetti,
adeguatamente qualificati ed  esperti,  nell'ambito  della  dotazione
organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste e del Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e
l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo  svolgimento
dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla  dotazione  di  cui
all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti  ambiti
di competenze: 
        a)  predisposizione  e  adozione  degli  atti  del   Comitato
fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria; 
        b)  funzionamento   del   Segretariato   per   le   emergenze
fitosanitarie; 
        c) coordinamento dei controlli all'importazione; 
        d)  coordinamento  dei  controlli   alla   certificazione   e
commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi,  vite,
ortive e ornamentali; 
        e)  coordinamento  dei  controlli   alla   certificazione   e
commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi; 
        f) coordinamento dei controlli all'esportazione  e  rimozione
delle barriere fitosanitarie all'export; 
        g) formazione, audit e comunicazione; 
        h) adempimenti connessi al settore dei prodotti  fitosanitari
e al loro uso sostenibile (PAN).». 
    b) all' articolo 18: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.». 
      2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della
natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,»  e  le
parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e»  sono
sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente  e  il
territorio ed e' titolo preferenziale». 
    c) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Gli  agenti  fitosanitari  sono  tecnici  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.». 
      2) al comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «oppure  aver
conseguito un titolo di laurea in una  delle  seguenti  classi»  sono
inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche»  e  dopo  le  parole:
«L-32 Scienze e  tecnologie  per  l'ambiente  e  la  natura  e  LP-02
Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con»
e' sostituita dalle seguenti: «ed e' titolo preferenziale». 
      d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE  MINIMA  PERSONALE  DEL
SFC», del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  19,  la  sezione
denominata «Indici» e' sostituita dalla seguente: 
        «INDICI: 
          1. Unita' per la predisposizione e  l'adozione  degli  atti
del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria: 
          Sub-unita'  1.1:  Predisposizione  degli   atti   e   della
documentazione propedeutiche alle riunioni; 
          Sub-unita' 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze; 
          Sub-unita' 1.3: Attivita' di Segreteria. 
          2. Unita' per il  funzionamento  del  Segretariato  per  le
emergenze fitosanitarie: 
          Sub-unita' 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure
fitosanitarie; 
          Sub-unita' 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di
comunicazione; 
          Sub-unita' 2.3: Organizzazione delle verifiche; 
          Sub-unita' 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione; 
          Sub-unita' 2.5: Partecipazione alle Unita' territoriali. 
          3.   Unita'   per   il    coordinamento    dei    controlli
all'importazione: 
          Sub-unita' 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti  di  controllo
frontaliero e dei centri di ispezione,  verifica  e  aggiornamento  e
coordinamento delle attivita' in ambito nazionale; 
          Sub-unita' 3.2: coordinamento  attivita'  istituzionali  in
ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte. 
          4.  Unita'  per  il  coordinamento   dei   controlli   alla
certificazione e commercializzazione e gestione della  disciplina  di
fruttiferi, vite, ortive e ornamentali: 
          Sub-unita' 4.1: Coordinamento controlli  ufficiali  per  il
passaporto delle piante e per i Piani di emergenza 
          Sub-unita'  4.2:  Coordinamento   controlli   ufficiali   e
gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali. 
          Sub-unita'  4.3:  Coordinamento   controlli   ufficiali   e
gestione della disciplina della vite. 
          5.   Unita'   per   il    coordinamento    dei    controlli
all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export: 
          Sub-unita'  5.1:  Protocolli  di  esportazione  e   accordi
internazionali; 
          Sub-unita' 5.2:  Procedure  di  controllo  e  redazione  di
manuali. 
          6. Unita' per la formazione, gli audit e la comunicazione: 
          Sub-unita'  6.1:  Predisposizione  e  organizzazione  delle
attivita' formative; 
          Sub-unita' 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit. 
          Sub-unita' 6.3: Predisposizione piani  di  comunicazione  e
gestione Sistema informativo protezione delle piante. 
          7.  Unita'  per  il  coordinamento   dei   controlli   alla
certificazione e  commercializzazione  e  gestione  della  disciplina
delle sementi: 
          Sub-unita' 7.1: tenuta dei registri varietali e e  gestione
della disciplina delle sementi; 
          Sub-unita'  7.2:  Coordinamento   controlli   ufficiali   e
certificazione delle sementi; 
          8. Unita' per  gli  adempimenti  connessi  al  settore  dei
prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN): 
          Sub-unita' 8.1: art. 53 reg 1107/2010 e PAN; 
          Sub-unita'  8.2:   Centri   di   saggio,   usi   minori   e
corroboranti. 
    Attivita' amministrativa del Servizio fitosanitario centrale. 
    Al  fine  di  poter  svolgere  i  compiti  assegnati  si  ritiene
indispensabile prevedere  un  numero  di  unita'  di  personale  (AM)
impegnato nell'attivita' amministrativa stimato su  base  percentuale
rispetto al personale individuato per le unita' da 1 a 8 
    Criterio: 30% personale FTE  rispetto  al  totale  del  personale
impegnato nelle Unita' da 1 a 8.». 
  2. Al  fine  di  assicurare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento
idrico dei territori serviti  da  parte  dell'Ente  per  lo  sviluppo
dell'Irrigazione per la Puglia Lucania  e  Irpinia  (E.I.P.L.I.),  il
Commissario del  predetto  Ente,  e'  autorizzato  a  procedere  alla
stabilizzazione nella qualifica  ricoperta,  del  personale  a  tempo
determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure  concorsuali
conformi ai principi di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  abbia  maturato  i  requisiti  di  legge  richiesti
dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  vigente   dotazione
organica, previo colloquio selettivo e  all'esito  della  valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa svolta. A tal fine e'  autorizzata
la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro  1.167.196  annui  a
decorrere dall'anno 2024, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in  agricoltura,
le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera  di  cui
all'articolo  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino
fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge  15  dicembre
1998, n. 441.