Art. 3 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
               amministrativa degli enti territoriali 
 
  1.  Le  regioni  possono  applicare,  senza  aggravio   di   spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  secondo
i principi di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.
Resta fermo  il  divieto  per  il  personale  addetto  di  effettuare
qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche laddove il  trattamento
economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale  di
livello dirigenziale. 
  2. Le  risorse  relative  all'annualita'  2022  del  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, assegnate ai comuni  beneficiari  individuati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  medesimo  comma  5,
pari a 9.593.409 euro,  possono  essere  utilizzate,  con  esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute  nell'anno
2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti
risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a  20
milioni di euro, sono mantenute in bilancio,  per  essere  trasferite
per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno
2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'  dell'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  nei
limiti di spesa di cui all'Allegato 1». 
  4. Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa  delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)  interessate
dalla progettazione e dalla  realizzazione  delle  grandi  opere,  le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di  lavoro  a
tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  9,
comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta  per  le  medesime
finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio  pluriennale  asseverato  dall'organo  di
revisione.». 
  5. Le regioni, le province, i comuni  e  le  citta'  metropolitane,
fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,  nei  limiti  dei  posti
disponibili  della  vigente  dotazione  organica,  previo   colloquio
selettivo  e  all'esito  della  valutazione  positiva  dell'attivita'
lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella  qualifica  ricoperta,
del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche  non  continuativi,
negli  ultimi  otto  anni,  presso  l'amministrazione   che   procede
all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato  a  seguito
di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e  b),  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale
di cui al presente comma sono  effettuate  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente all'atto della stabilizzazione. 
  6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni  sprovvisti  di  segretario
comunale alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non
rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  1,
commi 557-quater e 562, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, la spesa per il segretario  comunale  considerata  al  netto  del
contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2021, n. 233.