Art. 4 
 
  Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi 
 
  1. All'articolo 250  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  la  parola:  «lavoro»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«tirocinio»; 
      2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;»
sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti  di  tale
fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica  sottoscrivono
con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa  volti
a regolamentare la formazione specialistica,  assicurando  pluralita'
di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando  o  presso
altre  amministrazioni,  italiane  o  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, aziende pubbliche o private;»; 
    b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 
  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottare,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30
settembre 2023,  si  provvede  all'aggiornamento  delle  disposizioni
regolamentari di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli  coerenti  con  le  misure
introdotte dal presente articolo.