Art. 5 
 
Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione  e
                             del merito 
 
  1. Al fine  di  rafforzare  la  funzione  ispettiva  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 420: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: 
          a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  ed
educative statali; 
          b) il personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali che abbia  superato  il  periodo  di
prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel  profilo  di
appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma,
di almeno dieci anni.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti  di  cui  al
comma 2 devono essere in possesso di uno tra  i  seguenti  titoli  di
studio: 
          a) laurea magistrale; 
          b) laurea specialistica; 
          c) diploma di laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio
2000; 
          d) diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
          e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto  con
diploma di istituto secondario superiore.»; 
      3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
        «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono definite: 
          a)   le   modalita'   di   svolgimento   del   concorso   e
dell'eventuale preselezione, nonche' le  modalita'  di  pubblicazione
del bando e dei successivi adempimenti informativi; 
          b) le prove e i programmi  concorsuali,  nonche'  i  titoli
valutabili; 
          c)  le  modalita'  di  individuazione  e  di  nomina  delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; 
          d) la valutazione della eventuale preselezione; 
          e) la valutazione delle prove e dei titoli; 
          f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte
dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero
dell'istruzione e del merito; 
          g) le modalita' attuative  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. 
        7.1. Le singole prove scritte e la prova orale  si  intendono
superate  con  una  valutazione  pari  ad  almeno  sette   decimi   o
equivalente. Il decreto di cui al comma 7  puo'  definire,  altresi',
una eventuale soglia di superamento della prova  preselettiva,  anche
diversa da quella di cui  al  primo  periodo,  nonche'  un  eventuale
numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»; 
    b) all'articolo 421, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le commissioni dei concorsi a posti  di  dirigente  tecnico
con funzioni  ispettive  sono  nominate  con  decreto  del  dirigente
generale competente e sono composte da: 
        a) tre membri scelti tra i dirigenti  appartenenti  ai  ruoli
del Ministero dell'istruzione e del merito che  ricoprano  o  abbiano
ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra  i
professori di prima e di seconda fascia di universita' statali e  non
statali,  i  magistrati  amministrativi,  i  magistrati  ordinari,  i
magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti; 
        b) due  membri  scelti  fra  i  dirigenti  non  generali  del
comparto  funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli  del  Ministero
dell'istruzione e del merito; 
        c) i membri di cui alle  lettere  a)  e  b),  nonche'  quelli
eventualmente previsti nell'ambito del decreto  di  cui  all'articolo
420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in
quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso.»; 
    c) all'articolo 422, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di
cui: 
        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove
scritte; 
        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; 
        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei
titoli.»; 
    d) all'articolo 423: 
      1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente generale»; 
      2) al comma 2, le parole: «,  nel  limite  dei  posti  messi  a
concorso» sono soppresse. 
  2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023». 
  3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022
e 2022/2023». 
  4. Dall'attuazione  dei  commi  2  e  3,  per  ciascuna  fascia  di
complessita' delle  istituzioni  scolastiche,  non  possono  derivare
aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a
quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e  3  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui  all'articolo  4
del contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale
dell'Area  V  della  dirigenza  per  il  secondo  biennio   economico
2008-2009. Qualora, sulla base  degli  esiti  della  rilevazione  del
Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio  scolastico
regionale, emergano  nuovi  o  maggiori  oneri  anche  per  gli  anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e  2021/2022,  alla  copertura  degli
stessi si provvede mediante  corrispondente  riduzione,  nell'ordine,
dei risparmi accertati ai sensi del secondo  periodo  del  comma  558
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2023/2024, i posti di sostegno vacanti e  disponibili  che  residuano
dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione  vigente,  sono
assegnati   con   contratto   a   tempo   determinato,   nel   limite
dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella  prima
fascia  delle  graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  di   cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi  elenchi  aggiuntivi  alla  prima
fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono  il  titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno 2023. 
  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5  e'  proposto
esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso
a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie  provinciali  per
le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo  comma  5,
salvo quanto previsto dal comma 12. 
  7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui
al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione  e
prova di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, con  le  integrazioni  di  cui  al  comma  8  del
presente articolo. 
  8. Il personale docente in periodo di prova svolge,  altresi',  una
lezione  simulata  dinanzi  al  comitato  di   valutazione   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297.  Il
comitato  di  valutazione  e'  integrato  da  un  componente  esterno
individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico  regionale
tra  dirigenti  scolastici,  dirigenti  amministrativi  e   dirigenti
tecnici. 
  9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7  e
8, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica  dalla  data  di  inizio  del  servizio  con
contratto a tempo determinato di  cui  al  comma  5,  nella  medesima
istituzione scolastica  presso  cui  ha  prestato  servizio  a  tempo
determinato. 
  10.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2023/2024,   i   docenti
destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5  e  6,
possono  chiedere  il  trasferimento,  l'assegnazione  provvisoria  o
l'utilizzazione in  altra  istituzione  scolastica  ovvero  ricoprire
incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe
di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di  effettivo  servizio
nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso  annuale  di
formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve  le  situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con
riferimento alla procedura di cui al comma 5,  sono  disciplinate  le
modalita' di attribuzione del contratto  a  tempo  determinato  dalle
graduatorie provinciali per  le  supplenze  e  dai  relativi  elenchi
aggiuntivi nel limite dei posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al
medesimo comma 5, e le modalita' di svolgimento delle prove di cui ai
commi 7 e 8. 
  12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al
comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e  disponibili,
ai docenti di cui  al  medesimo  comma  5  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis  a  17-septies
dell'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre   2019,   n.   126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 
  13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le  supplenze  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999,  n.  124,  con  riserva  di  riconoscimento   del   titolo   di
abilitazione  ovvero  di  specializzazione  sul  sostegno  conseguito
all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima
fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo  riconoscimento
del titolo di accesso. 
  14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo
determinato, con clausola risolutiva espressa,  per  il  conferimento
delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo  nella
prima fascia o negli elenchi  aggiuntivi  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della  legge  3  maggio
1999, n. 124. 
  15. Se il titolo conseguito all'estero e' riconosciuto nel corso di
vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo
contratto prosegue sino al termine della sua  durata.  Se  nel  corso
della vigenza del  contratto  sottoscritto  ai  sensi  del  comma  14
interviene il mancato riconoscimento  del  titolo,  il  contratto  e'
immediatamente risolto. 
  16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la
procedura di cui al comma 5. 
  17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso  annuale
di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato  e'
integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo  sui  posti  di
sostegno  vacanti  e  disponibili  nel   limite   dell'autorizzazione
concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449 nella provincia della graduatoria  di  appartenenza  a  decorrere
dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento
del titolo di specializzazione sul  sostegno  conseguito  all'estero,
con  priorita'  rispetto  a  ogni  altra  procedura  di  reclutamento
prevista per il medesimo anno,  se  risultano,  nell'anno  scolastico
2023/2024, utilmente collocati  nelle  graduatorie  per  i  posti  di
sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. 
  18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla  base  di  una
convenzione triennale, si avvale del  Centro  di  informazione  sulla
mobilita' e le equivalenze accademiche per le attivita'  connesse  al
riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero  di
specializzazione  sul  sostegno  conseguiti  all'estero.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a  1.460.000  euro
per ciascuno degli anni 2023,  2024  e  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito. 
  19. Al comma 2 dell'articolo  18-bis  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e»
sono soppresse. 
  20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Ai  docenti  della  scuola   dell'infanzia,   primaria   e
secondaria,  a  qualunque  titolo  destinatari  di  nomina  a   tempo
indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano,  a  decorrere
dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno  scolastico  2023/2024,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»; 
    b) il comma 3-bis e' abrogato. 
  21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  periodo,  le  parole:  «l'attuazione  delle  riforme
legate al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  relative»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «l'attuazione  delle  riforme  e  degli
investimenti legati al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,»  sono  soppresse  e  le  parole:
«materie inerenti al sistema nazionale di  istruzione  e  formazione,
anche con riferimento alla legislazione in  materia  di  istruzione,»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' coinvolte  nell'attuazione
degli interventi del PNRR»; 
    b)  dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   «Il
contingente di cui al terzo periodo  e'  da  considerarsi  aggiuntivo
rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»; 
    c) al  quarto  periodo,  le  parole:  «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»; 
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di  cui
al  terzo  periodo  possono  essere  utilizzate,  altresi',  per   le
finalita' di cui all'articolo 10, comma 1.».