Art. 6 
 
Disposizioni in materia  di  personale  del  Ministero  degli  affari
             esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale per il biennio 2023-2024  puo'  riservare  il  50  per
cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione  di
personale  a  tempo   indeterminato   appartenenti   all'area   degli
assistenti, di cui alla tabella  B  dell'allegato  2  a  impiegati  a
contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  in  possesso
della cittadinanza italiana e dei requisiti  previsti  per  l'accesso
all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito  almeno
tre anni di servizio, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
160, primo comma, secondo periodo, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967  e  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 167 del medesimo decreto. 
  2. L'incremento di 100  unita'  di  personale  della  seconda  area
funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1,  comma
714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si  applica  a
decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024,  nella
quarta colonna della tabella 1  annessa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica
del personale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale,  come  rideterminata  dall'articolo  1,  comma   714,
lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre:  «1.911»,
«3.823» e «5.133» sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento
sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali»  sono
soppresse. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  34  le  parole  da:  «La  destinazione»  a  «con
l'estero.» sono soppresse; 
    b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi»  sono
inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio
di amministrazione, i cinque mezzi». 
  5. E' autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno  2024  per  l'incremento
del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri  inviati  negli
uffici  all'estero,   ai   sensi   dell'articolo   158   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo  personale
in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4
milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2  milioni  a  decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.