Art. 7 
 
   Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa 
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Le  unita'  di  personale  di  cui  al  comma   2   sono
incrementate fino a un massimo di sei unita'.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa  pari  a  euro
180.760 per il 2023 e  a  euro  271.140  a  decorrere  dal  2024,  si
provvede a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie del Ministero
della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente.». 
  2.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici  centrali»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»; 
        1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale  per
le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti:  «Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 
        2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale e'
disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria
della difesa e' disciplinato dal  presente  capo,  dal  capo  VI  del
titolo II del Libro secondo, dal capo II del  Titolo  III  del  Libro
terzo e dal regolamento»; 
    b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1  e  2,  le  parole:
«Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti:  «capo  dell'Ufficio  per  la  tutela
della  cultura  e  della  memoria  della   difesa»   e   la   parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»; 
    c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato  generale  per  le
onoranze  ai  Caduti»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria  della
difesa»; 
    d) all'articolo 266: 
      1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze
ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per  la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      2) al comma 2, le parole: «del Commissariato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Ufficio» e  la  parola  «Commissario»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      3) al comma 3, la parola:  «Commissario»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      4) al comma 4, le parole: «il  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la
tutela della cultura e della  memoria  della  difesa»  e  la  parola:
«Commissario» e' sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
    e) all'articolo 267: 
      1) la parola: «Commissario»,  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
      2) al comma 5, le parole: «del Commissariato  generale  per  le
onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 
    f) agli articoli 268, 269,  271,  272,  273  e  276,  la  parola:
«Commissario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle  seguenti:  «capo
dell'Ufficio»; 
    g) all'articolo 567: 
      1) al comma 1, le parole: «al  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio  per
la tutela della cultura e della memoria della difesa»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «Commissario   generale»   sono
sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»; 
    h) all'articolo 689: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le
seguenti: «ovvero, in aggiunta  o  in  alternativa,  all'esame  delle
materie di interesse professionale»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) le parole: «prove  di  lingua  estera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»; 
        2.2) dopo le parole: «insegnante della  lingua  estera»  sono
inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»; 
        2.3)  dopo  le  parole:  «della  lingua»  sono  inserite   le
seguenti: «o della materia»; 
      3) al comma 3, dopo  la  parola:  «assegna»  sono  inserite  le
seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»; 
    i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a),  le  parole:  «dal
generale   di   divisione»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano». 
  3. Per la costituzione dell'ufficio  centrale  aggiuntivo  previsto
dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi
di riorganizzazione strutturale  e  funzionale  del  Ministero  della
difesa volti a  potenziare  i  settori  strategici  della  ricerca  e
dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement  militare
nonche' a valorizzare le professionalita'  del  personale  civile  di
livello dirigenziale mediante l'accesso agli  incarichi  apicali,  la
dotazione organica del Ministero della difesa e' incrementata di  due
posizioni dirigenziali di livello generale cosi' come indicato  dalla
tabelle A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato
2. 
  4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento  di
una delle due posizioni dirigenziali di livello generale  di  cui  al
comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un
numero di posizioni dirigenziali di livello non generale  equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della difesa  e  di
un corrispondente ammontare di facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  5.  Il  Ministero  della  difesa,  ferma   restando   la   garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno  per  le  medesime  categorie,  e'
autorizzato a bandire  concorsi  straordinari  per  il  reclutamento,
nell'anno  2023,  di  ufficiali  medici  e  sottufficiali  infermieri
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in  servizio  permanente,  nelle
misure di seguito stabilite: 
    a) n. 16 ufficiali medici  con  il  grado  di  tenente,  e  gradi
corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652,
comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e
gradi   corrispondenti,   mediante   concorsi   banditi   ai    sensi
dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto  legislativo  n.
66 del 2010. 
  6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere  a)  e  b),  sono
ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei  carabinieri  con  decreto
del Ministro della difesa. 
  7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5,  nell'ambito  della
categoria e della Forza armata di  appartenenza,  e'  assicurata  una
riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  in  favore  degli
ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio
a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   1,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma
1, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  che  abbiano
contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i  limiti
di eta' previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma  1,  lettera
a), e 682, comma  5-bis,  lettera  b),  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.